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Ricordo lustrale di Severino Caprioli

di - 21 Gennaio 2022
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Sono trascorsi più di cinque anni dal momento in cui Severino Caprioli ci ha lasciato (10 maggio 2016), nel pieno della sua attività scientifica. Era nato a Roma il 5 agosto 1935. L’aspetto saliente di questo intellettuale, mirabile storico e giurista, è stato quello dell’assoluta dedizione allo studio e alla ricerca, senza apparenti divagazioni. Caprioli era dotato di una personalità complessa, ricchissima e, per certi aspetti, difficile da decifrare nella conoscenza di breve periodo. Ma, una volta che il livello di conoscenza si fosse consolidato, la personalità dell’uomo e dello studioso appariva assolutamente affascinante e coinvolgente.
Un particolare legame ebbe Caprioli con Edoardo Ruffini che fu professore di Storia del diritto italiano nell’Università di Perugia, suo predecessore, e fu il più giovane dei dodici che nel 1931 rifiutarono di prestare il giuramento di fedeltà imposto ai professori universitari dal regime fascista.
Molti dei suoi estimatori ed amici si trovavano però anche fuori dalla cerchia degli storici del diritto e ciò non è un caso, perché la vastità dei suoi interessi, delle sue letture e delle sue competenze gli aveva consentito di stringere relazioni con studiosi che hanno rappresentato figure rilevanti della storia della cultura italiana ed europea del XX secolo. Non citerò dunque altri storici del diritto, ma penso soprattutto a filologi, letterati e linguisti come Augusto Campana, Scevola Mariotti, Sebastiano Timpanaro, Aurelio Roncaglia e Piero Fiorelli. Anche fra i cultori di diritto positivo molti sono stati suoi amici ed estimatori. È sempre difficile intricarsi in un elenco di nomi, ma ricordo, con ancora attuale e vivida immediatezza, come il 4 luglio 2008, nella seduta pubblica di consegna presso l’Università di Tor Vergata dei due volumi di Per saturam, studi che avevamo curato in suo onore[1], fossero presenti per rendergli omaggio ben tre presidenti della Corte Costituzionale (due ovviamente cessati dall’incarico ed uno in carica) quali Giuliano Vassalli, Giovanni Conso e Franco Bile.
In un suo intervento perugino ad un incontro dell’Associazione nazionale dei magistrati della Corte dei Conti nel quale si presentavano gli Atti di un convegno[2], Caprioli, parlando il 15 maggio 1998 nella qualità di preside della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, si dichiarava «professore di una disciplina, insegnata ancora nella Facoltà di Legge, che porta la parola “storia” nel suo nome», ma teneva subito dopo a precisare di essere «un miscredente della storiografia giuridica per molte ragioni: la prima è che non è vero quanto ci hanno insegnato per secoli ripetendo famose parole di Cicerone historia testis temporum, magistra vitae. Fa parte della nostra cultura questa persuasione; ma spesso è un peso che abbiamo sulla mente prima ancora che sul groppone, quella parola che sembra ringalluzzire i professori di storie giuridiche, che dovrebbero insegnare a tutti come si vive». Dichiarava poi il contributo che ci si deve attendere dagli storici del diritto: «I problemi del presente possono trovare, da una conoscenza non imprecisa dell’esperienza precedente ed anche vicina, qualche spunto, che è da leggere prudentemente in negativo. La conoscenza del passato remoto o prossimo può servirci a non ripetere errori già compiuti. Dunque, effetto pedagogico, ma per sottrazione, della storiografia giuridica. In questo senso il professore di storia del diritto ha da insegnare molto; ma quando ha insegnato, quando ha fatto vedere le circostanze in cui certe soluzioni furono introdotte, modificate, manipolate e variate, deve tacere. La parola che conta è quella dei giuristi».
Questa distinzione fra il ruolo dello storico e quello del giurista positivo non costituiva però un’affermazione di separatezza di campi, ma era il risultato di una posizione aperta a tutte le esperienze, nella quale confluivano lo spirito critico e lo spirito pratico ed era, soprattutto, una posizione che assumeva assoluta dignità teoretica per la capacità propria di Caprioli di svolgere entrambi i ruoli. Caprioli si è dedicato con ammirevole impegno, non solo dottrinale, al diritto vigente e non solo italiano: la sua competenza in materia di diritto comune e la conoscenza del diritto costituzionale della Repubblica di San Marino gli hanno consentito di contribuire a porre le basi, anche mediante puntuali osservazioni critiche, per un’importante riforma dell’ordinamento di tale Repubblica. Da non sottovalutare sono anche i suoi pareri come consulente del Consiglio Grande e Generale che hanno riguardato soprattutto istituti del diritto comune sammarinese.
Questa capacità di essere giurista e storico era stata rinvenuta da Caprioli in due studiosi, nei confronti dei quali si è trovato a fare spesso riferimento, apprezzando la loro capacità e la loro attitudine a vivere ed operare come cittadini, giuristi, storici: alludo a Vittorio Scialoia e a Guido Astuti. Ma a costoro Caprioli deve essere affiancato per quella attitudine curiosa a comprendere i fatti, siano essi presenti, siano quelli ormai inevitabilmente trascorsi, ed anche per il suo sentimento del dovere nell’assunzione e nello svolgimento degli incarichi istituzionali.
È però vero che, qualunque sia la lente attraverso cui si osservano i contributi scientifici e culturali di Caprioli, si confluisce inevitabilmente in una sola ineluttabile valutazione, che discende dal fatto che egli si è sempre confrontato con la conoscenza critica della testualità. Caprioli è stato un filologo, ed un grande filologo. Se ci poniamo dunque come obiettivo quello di individuare il profilo che maggiormente caratterizza l’opera scientifica di Severino Caprioli, non possiamo che riferirci al suo essere stato, con mirabile continuità metodologica, interprete ed editore di testi. I testi ai quali egli ha rivolto la sua attenzione e i suoi studi sono essenzialmente o principalmente giuridici, ed il loro arco temporale è vastissimo, estendendosi dall’Editto di Rotari al Codice Civile del 1942[3].
Questa osservazione non è meramente ricognitiva di un fatto, che è oggettivamente rilevabile dalla sua bibliografia[4], ma risponde ad una visione scientifica di più generale portata sulla quale Caprioli ha sempre, e con continuità, tenuto la maggiore possibile coerenza di metodo e di interessi. Il tema delle peculiarità strutturali ed ermeneutiche che caratterizzano l’interpretazione dei testi a valenza normativa ha costituito un punto centrale della riflessione di Caprioli sul metodo critico e rende ragione di un’intelligenza assiduamente applicata sui testi a contenuto giuridico ed in genere prescrittivo.
Secondo Caprioli, sia pure con riferimento alla tradizione romanistica, l’interpretatio è stata essenzialmente una determinazione di precetti, mentre il riconoscimento degli enunciati è stato sempre individuato come expositio. Con interpretatio s’intende nel mediolatino la produzione di norme per mezzo di norme e in tal senso l’interpretatio dovrebbe essere considerata come fatto normativo e nomopoietico, e non ermeneutico[5].
Ancora in Caprioli si trova una netta distinzione fra la lettura di un testo normativo e quella di un testo espressivo; il primo sarebbe a lettura “doverosa”, il secondo a lettura “libera”[6]. Identificando i momenti di “lettura” e “ricezione” Caprioli ha scritto che: «la lettura di un testo espressivo è libera, la ricezione d’una scrittura normativa è coatta–quanto meno è regolata–»[7]. Naturalmente vi è nell’affermazione anche un’intenzionale semplificazione della realtà al fine di una maggiore efficacia argomentativa, perché la lettura “doverosa”, che è quella di norma adottata nei confronti dei testi che impongono prescrizioni (sia quelli che riguardano i comportamenti a rilevanza giuridica e civile sia quelli che caratterizzano propriamente la sfera etica e religiosa), passa attraverso un’interpretazione professionale che è propria della categoria o del ceto che media fra testo e destinatari. Fenomeno di cui Caprioli ha avuto comunque piena e completa consapevolezza, riconoscendo nella scuola l’organo centrale della trasmissione del sapere[8].
La sua attenzione agli strumenti culturali del giurista lo ha condotto allo splendido studio sulla “interpretazione” nel diritto medievale e moderno, che ha costituito una voce della IV edizione del moderno Digesto prima di confluire in un autonomo saggio. Sempre presente, a questo proposito, nell’attività scientifica di Caprioli la memoria di due libri che egli riteneva fondamentali per la formazione del giurista: Medioevo del diritto di Francesco Calasso e le Dottrine generali del diritto civile di Francesco Santoro Passarelli[9]. Questi libri sono sicuramente esemplari delle due anime del giurista: quella storica e quella dogmatica, ma entrambi tali libri, che hanno influito per molti anni in maniera decisiva nelle facoltà di giurisprudenza sulla didattica della storia del diritto e su quella del diritto civile, e sui quali si sono formati intere generazioni di storici e giuristi, hanno un approccio sistematico ed ermeneutico nella definizione e nello studio delle rispettive discipline.
La personalità ricca e complessa di Caprioli emerge anche dagli studi apparentemente più tradizionali; mi riferisco in particolare ad un antico saggio sull’istituto della rescissione (1974), argomento ripreso successivamente in più di una sua satura (per es. la n. 25 Variazioni del contratto rescindibile): saggi tutti confluiti in un prezioso libro pubblicato nel 2001 dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia[10]. La ricostruzione storica dell’istituto della rescissione passa attraverso un esame attento e accurato di fonti documentarie medievali e altomedievali secondo una metodologia di indagine che è occasionalmente definita da Caprioli in termini di rigorosa metodologia storica: «la conoscenza storica non attinge dati in se, ma li costruisce piuttosto ordinandoli, procede per approssimazioni, sottoponendo al vaglio della critica i modelli che si preannuncino come più convenienti».
Ma anche i suoi studi di diritto moderno non hanno trascurato la filologia: naturalmente si tratta della filologia dei testi a stampa. Intendo far riferimento ai suoi studi sul Redenti, sulla giurisprudenza dei probiviri e sulla nascita della giuslavoristica; studi che egli ha affrontato con grande entusiasmo, dimostrando anche una fine padronanza della dogmatica giuridica. Fra le molte annotazioni che compaiono nell’ampia introduzione alla pubblicazione del Massimario della giurisprudenza dei probiviri di Enrico Redenti[11], e che aprono un vero nuovo mondo per una materia che aveva mosso i primi passi alla fine dell’Ottocento, mi preme segnalare un’osservazione non pertinente a quel contesto, ma che rende però ben conto della visione del mondo di Caprioli e che riprende, esplicandolo, quel carattere di ironia, di cui sopra ho fatto cenno e che spesso si deve riconoscere nei suoi scritti: «Il Massimario nasce nel segno dell’ironia, come ogni opera di chi sappia l’inesauribile ricchezza del reale e perciò indaghi questo in ogni venatura senza imprigionarsi in essa» (p. 4).

Note

1.  Per saturam. Studi per Severino Caprioli, cur. G. Diurni, P. Mari e F. Treggiari, Spoleto 2008.

2.  La Corte dei conti fra tradizione storica ed esigenze della società: Roma 18-19 marzo 1997, in Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici (Quaderno monografico n. 5/1997).

3.  Sul Codice civile del 1942 e sul tema della «continuità e discontinuità» è dedicato un saggio del Caprioli intitolato Contributi della stratigrafia, in Ritorno al diritto. I valori della convivenza, 3/2006, pp. 82-94. La più compiuta analisi sullo stesso Codice ha poi originato il suo Codice civile. Struttura e vicende, Milano 2008.

4.  Curata da Ferdinando Treggiari, in Bollettino della Deputazione per la storia patria per l’Umbria, CXIII, t.II, Perugia 2016, pp. 407-420.

5.  S. Caprioli, Interpretazione nel diritto medievale e moderno, in Digesto, X Civile, Torino, UTET, 1993, pp. 13-25, voce enciclopedica che, integrata con testi e riferimenti ad uso degli studenti, è confluita in Caprioli, Lineamenti dell’interpretazione, Perugia 2001, pp. 5 e 16 (da cui si cita). Con alcune integrazioni ed aggiunte e con lo stesso titolo l’opera è stata di nuovo pubblicata nel 2008 a San Marino.

6.  Id., ivi, p. 8.

7.  Cfr. Diplomatica longobarda e critica del testo edittale. Una proposta di lavoro, p. 214, Appendice al saggio Satura Lanx 11. Per Liutprando 91, in Studi in memoria di Giuliana D’Amelio, I, Milano 1978, pp. 203-212.

8.  S. Caprioli, Per uno schedario di glosse preaccursiane. Struttura e tradizione della prima esegesi giuridica bolognese, in Per Francesco Calasso. Studi degli allievi, Roma 1978, p. 110 nota 7 in fine: «se la scuola è ben lontana dall’esaurire la collettività dei destinatari delle norme, funziona però all’interno di questa come l’organo che provvede alla trasmissione del sapere: perciò tutto passa attraverso il suo filtro».

9.  F. Calasso, Medio Evo del diritto. I. Le Fonti, Milano 1954. F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli 19669.

10.  S. Caprioli, Indagini sulla rescissione, Perugia 2001.

11.  Torino 1992. Il Massimario del Redenti era stato originariamente pubblicato a Roma nel 1906.

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