Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

 

Pandemia e merito di credito: gli orientamenti ABF

di - 19 Maggio 2021
      Stampa Stampa      

2. Per quanto qui ci occupa, proprio in forza di questa specifica cognizione l’organismo è stato ed è chiamato a interpretare la portata applicativa dell’art. 13 d.l. n. 23/2020 (c.d. “decreto liquidità”, convertito dalla l. n. 40/2020), che (al fine di contrastare la crisi economica ex Covid 19) semplifica l’accesso al Fondo di garanzia delle PMI (avente funzione di permettere alle imprese che non dispongano di idonee garanzie di accedere ai finanziamenti) nella parte in cui prevede che l’intervento del Fondo “è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria da parte del gestore del fondo medesimo”.
Sul punto, i prevalenti orientamenti dei Collegi ABF sono nel senso di ritenere che la richiamata disposizione non preveda affatto una automatica concessione del credito quanto piuttosto un automatismo nel solo rilascio della garanzia, assicurato dal tenore letterale della stessa nella parte in cui – come già ricordato – espressamente prevede che “l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione”. La norma precisa infatti che “il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti”, dovendosi per tali intendere anche la sussistenza del merito creditizio. Imporre la concessione del finanziamento senza alcuna valutazione del merito di credito comporterebbe d’altronde, per un verso, l’adozione di una pronuncia costitutiva a un facere specifico non consentita dalla vigente disciplina che governa l’attività dell’organismo [8]; per altro verso, la violazione della disciplina primaria nazionale e sovranazionale a tutela dell’attività bancaria e gli stessi principi della Carta fondamentale a tutela del risparmio non solo – come chiarisce la giurisprudenza ordinaria – perché l’affidabilità e la solidità dell’operatore economico garantisce gli interessi dell’istituto di credito ma, soprattutto, per il buon uso del denaro pubblico [9]. Vale inoltre osservare, come perspicuamente rilevato dalla prima dottrina in argomento, che la valutazione del merito creditizio costituisce una scelta libera e non sindacabile in quanto l’esercizio del credito rappresenta una peculiare attività d’impresa, caratterizzata da specifici vincoli funzionali che, non a caso, sottraggono tanto nell’ordinamento italiano quanto nei principali paesi a economia avanzata la banca ai principi della responsabilità sociale d’impresa [10].
3. Nihil sub sole novi ove si consideri che non dissimile questione è stata non molti anni addietro posta con riguardo alla norma contenuta nell’art. 27 – bis, co. 1 – quinquies, d.l. n. 1/2012 in punto di segnalazioni prefettizie all’Arbitro bancario relative a rapporti tra banche e clienti laddove la controversia tragga origine dalla mancata erogazione, dal mancato incremento o dalla revoca di un finanziamento nonché dall’inasprimento delle condizioni applicate conseguenti alla valutazione del merito di credito. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito, aggiungendo la disposizione che “l’arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione”.
Nel rimettere all’Arbitro bancario il sindacato sulla “meritevolezza di credito” del cliente, l’enunciato normativo sollecitava il dubbio sulla possibile estensione della cognizione dell’organismo alle valutazioni imprenditoriali dell’intermediario, così determinando un non sequitur logico rispetto agli obiettivi perseguiti e legittimando improponibili aspettative sul suo ambito di applicazione.
L’analisi sul merito di credito di un imprenditore (o anche solo del “consumatore”) consiste invero nella valutazione della sua capacità di far fronte, nel corso del tempo, agli obblighi di rimborso dei finanziamenti accordatigli. In ciò si riassume il compito istituzionalmente assegnato al sistema bancario, rappresentativo dello specifico oggetto sociale nel quale si compendia lo stato di salute della relativa intrapresa economica. Si riflette – sul piano dell’interesse pubblico – sulla stessa crescita economica (finanziamenti concessi a imprenditori virtuosi genereranno ricchezza) e sulla tutela del risparmio (sotto il duplice versante della stabilità dell’impresa bancaria e dell’affidamento da parte dei terzi nella valutazione che la banca, quale insider istituzionale, abbia fatto del merito di credito). Percorsi valutativi di genere diverso, giustificati da motivazioni pseudo sociali facili da imbastire (non lontane da quelle che produssero infauste, non memorabili stagioni di funzionalizzazioni del credito e di pubblici servizi oggettivi) potrebbero, non a caso, condurre all’illecito dell’abusiva concessione di credito se non, sul piano penale, al concorso in bancarotta semplice. Da ciò discende (come peraltro attestato anche dallo stesso Collegio di coordinamento, in particolare con la decisione n. 6182/2013) l’inesistenza di un diritto del cliente alla concessione del credito. Di guisa che interpretare questo insieme normativo nel senso di rimettere all’Arbitro bancario il giudizio sulla meritevolezza di credito dell’impresa significherebbe traslare su questi il giudizio imprenditoriale, avallando uno strabismo legislativo incompatibile con le funzioni di questo organismo, la natura dell’attività bancaria e con lo stesso diritto europeo.
Ciò anche in conformità alle “Comunicazioni” con le quali la Banca d’Italia precisa che qualora l’ente creditizio “decida di non accettare una richiesta di finanziamento è necessario che l’intermediario fornisca riscontro con sollecitudine al cliente: nell’occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulla valutazione che ha indotto a non accogliere la richiesta di credito” [11].
Oltre a circoscrivere il perimetro dei legittimati passivi oggetto di segnalazione prefettizia (la norma di legge infatti si riferisce alle sole banche e non anche al coacervo degli altri intermediari destinatari dell’ordinario ricorso all’ABF e la sua natura “speciale” ne preclude l’interpretazione estensiva), il prefigurato rimedio non appare perciò in grado di assicurare tutela al diritto che si assume leso in ragione della sua giuridica inesistenza [12]. La conseguenza, chiarissima, è pertanto che – in questa materia – il sistema dell’ABF “non è chiamato a operare come sistema stragiudiziale di risoluzione d(i) controversie” non giustiziabili, “alternativo ai tradizionali e istituzionali rimedi giurisdizionali” [13], restando fondamentalmente oscuro il suo ruolo e le sue funzioni. Questo spiega, a mio avviso, la scarsa incidenza delle pur numerose segnalazioni prefettizie pervenute ai collegi sulle problematiche a vario titolo segnalate in ordine alle aspettative di credito.

4. Tornando alla norma del “decreto liquidità”, non a caso la stessa Banca d’Italia osserva che “la necessità di effettuare e documentare una valutazione del merito creditizio dei debitori viene motivata dalle banche, per i prestiti con garanzia del 100 per cento, con il rischio legale di incorrere nei reati connessi con un’anomala erogazione del credito (rischio che è in relazione inversa con il merito di credito del debitore e che la presenza della garanzia non attenua), in presenza di una norma che non esonera esplicitamente gli intermediari da questa valutazione” [14].
Negli indicati termini, mi sembra che l’unico sindacato possibile non possa che risiedere nella più circoscritta valutazione della condotta perseguita dall’intermediario nel rapporto con l’impresa e dunque nella correttezza concretamente spiegata in sede di trattativa, in grado di estendere il suo ambito non solo all’ipotesi dell’ingiustificata rottura della relazione tra i paciscenti ma anche allo stesso clare loqui e, in particolare, alla mancata, insufficiente o distorta informazione circa il reale intento di pervenire alla conclusione del contratto [15]. Circostanze che, quando provate, possono condurre a una pronuncia risarcitoria. Ciò, del resto, in conformità di quanto stabilito dalla Banca d’Italia nella già menzionata sua Comunicazione.
Suggestive scorciatoie emergenziali non sembrano in questa delicata materia consentite. La via maestra in momenti di crisi economica di eccezionale gravità come quella scaturita dalla pandemia rimane quella di finanziamenti statali agevolati a medio – lungo termine, ovviamente circoscritti a imprese che abbiano reali capacità di innovare e competere nei mercati di riferimento.

 

Note

8. : L’Arbitro Bancario Finanziario è infatti abilitato a conoscere (e a decidere) controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (scilicet, creditizi) nonché (dal febbraio 2010) di servizi di pagamento (in attuazione dell’art. 40 d.lgs. n. 11 del 2010) per l’accertamento dei relativi diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono (competenza per materia) e per il risarcimento del danno fino a 200 mila euro (competenza per valore). Può, a tal fine (quale organismo “decisorio/aggiudicativo”), adottare pronunce di accertamento e di condanna (non quindi pronunce costitutive, es. di annullamento del contratto, di condanna a un facere specifico etc.) e opera in “secondo grado” dopo il previo reclamo (con esito negativo o in assenza di esito) all’intermediario, che ne costituisce condizione di procedibilità oltre che prodromica fase di negoziazione tesa alla conciliazione tra le parti. Amplius nel mio Giustizia senza giurisdizione: l’arbitro bancario finanziario, in Riv. trim. dir. e proc. civ., I, 2014, 161 ss.

9. : V. Trib. Bologna, 2 ottobre 2020; Trib. Napoli, 19 agosto 2020; Trib. Caltanissetta, 11 novembre 2020.

10. : V. R. FIORELLA, Profili della garanzia pubblica per i finanziamenti bancari alle imprese al tempo del Covid – 19, in AA.VV., Oltre la pandemia. Società, salute, economia e regole nell’era post Covid – 19 (a cura di G. PALMIERI), NAPOLI, 2020, I, 510.

11. : Banca d’Italia, Comunicazione del 22 ottobre 2007.

12. : Negli indicati termini cfr., oltre a chi scrive (in Giustizia senza giurisdizione, cit., 164), E. MINERVINI, Gli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria, in AA.VV., I contratti bancari (a cura di E. CAPOBIANCO), Milano, 2016, 731; U. MORERA, Il fido bancario. Profili giuridici, Milano, 1998, 162. Contra A. DOLMETTA, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Bologna, 2013, 94.

13. : G. FINOCCHIARO, L’arbitro bancario finanziario tra funzioni di tutela e di vigilanza, MILANO, 2012, 409.

14. : V. P. ANGELINI, Audizione alla Commissione d’inchiesta sul sistema bancario, Roma, 11 giugno 2020.

15. : V., in particolare, Cass., 26 aprile 2012, n. 6526; Id., 19 dicembre 2019, n. 34142.

Pagine: 1 2


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy