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Corte costituzionale tedesca e Corte di giustizia UE: un dialogo tra sordi al bivio tra Andria e Perinzia

di - 26 Maggio 2020
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Il problema è capirsi. Oppure nessuno può capire nessuno: ogni merlo crede d’aver messo nel fischio un significato fondamentale per lui, ma che solo lui intende; l’altro gli ribatte qualcosa che non ha relazione con quello che lui ha detto; è un dialogo tra sordi, una conversazione senza né capo né coda. Ma i dialoghi umani sono forse qualcosa di diverso?”.

Chissà se Italo Calvino con il suo alter ego Palomar – sempre in stallo col proprio raziocinio – avrebbe così riflettuto sulle reazioni suscitate dalla sentenza del 5 maggio 2020 con la quale la Corte costituzionale tedesca ha censurato Governo e Parlamento federali per non avere compiutamente verificato la proporzionalità di talune decisioni di politica monetaria della BCE attinenti il programma di acquisti sui mercati secondari di titoli di debito pubblico avviato nel 2015 e più volte prorogato sino ad oggi.
Un fischio, quello emesso dalla Corte tedesca, risuonato in un momento molto delicato per l’Unione Europea, nella quale le tensioni tra Paesi con elevato debito pubblico e Paesi coi conti in ordine sono acuite da un’imprevista emergenza sanitaria ed economica che induce gli Stati a indebitarsi ulteriormente, con l’aggravante che tale surplus di debito – lungi dal finanziare scenari espansivi – è destinato a puntellare l’edificio per evitarne il crollo.
In alcuni Paesi la casa del debito pubblico è in fiamme da un decennio: Grecia, Irlanda, Portogallo, Cipro e Spagna hanno acconsentito a mirati interventi di sostegno in grado di spegnere i focolai più piccoli; ma è soltanto in virtù dei programmi di acquisto della BCE che finora le fiamme dei tassi d’interesse non sono divampate alte pure in Italia, così propagandosi all’intero condominio della moneta unica.
Ben altro genere di focolai divampano oggigiorno con gravissimi effetti a catena sul sistema produttivo. Ed allora i Paesi più indebitati, al grido di “più Europa!”, invocano forme di mutualizzazione del debito altrimenti ripagabile con enorme difficoltà.
Trattandosi di squilibri prima facie finanziari, non sorprende che il tema dell’integrazione europea – di per sé politico – sia stato perlopiù rappresentato in una prospettiva economica e monetaria come un conflitto tra nord e sud Europa; tra formiche e cicale.
Non andrebbe sprecata l’occasione di affrontare la questione in un’ottica differente, a partire dalla considerazione che la casa comune europea, per quanto ispirata ai più alti valori politici e sociali, non è ancora uno stato federale e la sua sovranità quindi si svolge entro i limiti della cooperazione multilivello di Stati sovrani, che in base al trattato di Lisbona restano i “padroni dei trattati”.
Se ne mostra consapevole la Corte federale tedesca, la quale non manca di evidenziare che le tensioni intrinseche al progetto di Unione devono essere mitigate attraverso il rispetto e la comprensione reciproci e risolte in modo cooperativo in linea con lo spirito dell’integrazione europea.
Tali non sono le opinioni contrarie alla pronunzia del 5 maggio. Nella stampa italiana è un susseguirsi di quadri espressionistici che tratteggiano la sentenza ora come “un colpo letale al diritto europeo” o financo “una sentenza volutamente eversiva”, ora come “un pasticcio politico, istituzionale e giuridico” o più elegantemente “un’idea politica che ha la forma di una vera e propria ideologia”.
Dalle sedi istituzionali dell’Unione sono giunte reazioni più velate ma altrettanto scettiche: la BCE ha sostenuto che il rispetto del proprio mandato è stato sancito dalla Corte di giustizia europea in una sua sentenza dell’11 dicembre del 2018; la Commissione UE si è spinta a ipotizzare l’avvio di una procedura d’infrazione nei confronti della Germania; la stessa Corte di giustizia europea ha ribadito, in generale, che una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla stessa Corte vincola il giudice nazionale per la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente.
Senonché la Corte di giustizia europea, con evidente tautologia, giustifica la supremazia sulle giurisdizioni nazionali con argomenti ricavati dalla sua stessa giurisprudenza, che a sua volta fa leva sul fatto che eventuali divergenze tra i giudici degli Stati membri potrebbero compromettere l’unità dell’ordinamento giuridico dell’Unione, provocare una disparità di trattamento e pregiudicare la certezza del diritto.
Non si nega qui il valore giuridico della certezza del diritto e della parità di trattamento tra Stati membri nel giudicare se gli atti della BCE siano o meno ultra vires; ma l’affermazione di questi principi non può sostituirsi al giudizio di merito sulla funzione concretamente esercitata dalla Banca Centrale Europea e sulla continenza del suo agire col mandato affidatole dagli Stati membri nella cornice dei Trattati.
In questa prospettiva, la sentenza pronunziata il 5 maggio dalla Corte costituzionale tedesca rivendica la necessità che i giudici europei, là dove giudicano legittimo l’operato di un organismo dell’Unione, motivino il giudizio in maniera comprensibile: nient’altro rispetto a ciò che si deve esigere da qualsiasi autorità che esercita una funzione, sia essa giurisdizionale come la Corte di giustizia o di governo della politica monetaria come la BCE.
Ben lungi dall’avere commesso un delitto di lesa maestà e vibrato un colpo letale alla casa comune europea, quindi, i giudici tedeschi non rivendicano una supremazia nazionale fine a sé stessa, ma la supremazia dell’argomentare razionale quale condizione necessaria per assicurare il controllo democratico, anche nel contesto della cooperazione tra Stati membri, sulle iniziative intraprese dagli organismi dell’Unione.
La sentenza della Corte federale va diritta alle fondamenta dell’edificio per ricordarci che le misure di politica monetaria “non convenzionali” della BCE – mutuando un recente accostamento di Donato Masciandaro – veleggiano da oltre un lustro al di là delle colonne d’Ercole e che, pertanto, è giunto il momento di delineare con chiarezza la rotta da seguire.
Le perplessità della Corte costituzionale tedesca si appuntano sul fatto che la Corte di giustizia europea, nel considerare proporzionate le misure di politica monetaria della BCE, riconosce a quest’ultima “un ampio potere discrezionale”, di guisa che i margini del suo stesso sindacato giurisdizionale sarebbero circoscritti soltanto alle misure viziate “da un manifesto errore di valutazione”.
Il criterio seguito dei giudici europei non è di per sé arbitrario, essendo comunemente adottato quando il controllo giurisdizionale riguarda provvedimenti connotati da elevato tecnicismo come quelli attinenti alle scelte ordinarie di politica monetaria.
Ma i programmi di acquisto adottati nell’ultimo quinquennio nell’eurozona non sono affatto decisioni ordinarie.
La loro reiterazione ha ingenerato tuttalpiù un simulacro di ordinarietà che, per converso, ne riflette la limitata incisività nel perseguire – nel breve e medio termine – il fine ultimo della politica monetaria della BCE, la quale consiste nel raggiungimento e nella stabilizzazione di tassi di inflazione lievemente inferiori al 2%.
Rispetto a questo obiettivo principale, la BCE può legittimamente perseguire anche traguardi intermedi (peraltro tipicamente perseguibili con le leve della politica fiscale) quali l’allentamento delle condizioni monetarie e finanziarie a sostegno dei consumi aggregati e delle spese per investimenti, purché ciò non si risolva de facto nella monetizzazione del debito pubblico.
La modesta incisività finora palesata dalle misure non convenzionali della BCE nel raggiungimento degli obiettivi inflazionistici di medio periodo non è imputabile all’imperizia di chi le ha elaborate ed attuate, ma agli anomali squilibri economico-finanziari dei Paesi più avanzati; primo fra tutti l’esorbitante ricorso all’indebitamento per finanziare lo sviluppo.
Questo contesto di crisi economica e di perduranti tendenze deflazionistiche concorre a rendere legittime, ad avviso della Corte di giustizia europea, le scelte ampiamente discrezionali della BCE e la loro reiterazione, pur nella consapevolezza che tali scelte sono destinate, sin dall’origine, ad essere attuate unicamente durante il periodo necessario per raggiungere l’obiettivo previsto e presentano dunque carattere temporaneo.
Il vuoto dianoetico tra la Corte di giustizia europea e la Corte federale tedesca discende da questo paradosso: soltanto varcando le colonne d’Ercole dell’assolvimento convenzionale del proprio mandato (e quindi accettando consapevolmente il rischio che il proprio agire ricadesse pesantemente anche sulle condizioni di finanziamento del deficit pubblico degli Stati membri e sulle rispettive politiche fiscali) la BCE ha potuto evitare il naufragio dell’eurozona e perciò restare effettivamente nell’alveo dello stesso mandato.

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