Il contact tracing: tra tutela dell’individuo ed efficacia dell’azione pubblica . L’esperienza Cinese e le sfide al sistema di valori Europeo

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1. L’uso delle informazioni raccolte dagli smartphones nell’individuazione dei portatori di nuovo coronavirus: il contact tracing
In senso ampio, il contact tracing, o tracciamento dei contatti, è qualunque procedura volta alla ricostruzione dei contatti avuti dai portatori di un morbo infettivo, probabili o accertati[1]. Si tratta di un’operazione che non richiede necessariamente la conoscenza dei percorsi esatti di ciascun portatore o la raccolta di informazioni in forma digitale. In passato, il contact tracing si basava sulla registrazione cartacea dei percorsi dei soggetti infetti o sulle loro dichiarazioni. In generale, mira a fornire uno strumento che, congiuntamente ad altre misure di contenimento, contribuisca a ridurre il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto. Tale numero è identificato con il valore R0, che indica la quantità di persone che ciascun malato, mediamente, infetterà[2]. L’ammontare di tale valore dipende da diversi parametri: l’infettività della malattia, il numero di contatti delle persone infette e la durata dell’infezione. Il valore R0 del nuovo coronavirus è, in un ambiente in cui gli spostamenti dei soggetti infetti non sono limitati, attorno a 2.5.
Attualmente, in mancanza di vaccini e tenuto conto che il nuovo coronavirus presenta una maggiore infettività nei primi 6 giorni della malattia, durante i quali la maggior parte dei pazienti non presenta sintomi, il solo parametro su cui è possibile intervenire è il numero di contatti avuti dalle persone infette attraverso il distanziamento sociale. Ma poiché il 39% dei contagi del nuovo coronavirus avviene negli ambienti familiari, anche riducendo i contatti di tutta la popolazione del 90%, si ottiene un R0 pari o di poco superiore ad 1[3]. In breve, fino al raggiungimento di una resistenza diffusa in ampie fette della popolazione, la quarantena rallenta ma non inverte la curva dei contagi, quantomeno nelle zone in cui sia stata implementata dopo che la diffusione del coronavirus abbia raggiunto una portata epidemica.
In questi scenari, il tracciamento dei contatti senza distanziamento sociale non è sufficiente a ridurre significativamente il valore R0. Come misura presa isolatamente, è meno efficace del distanziamento sociale ed assolutamente insufficiente. Tuttavia, tenuto conto che il distanziamento sociale può avvicinare l’R0 ad 1 (vale a dire all’appiattimento della curva dei contagi), il tracciamento dei contatti può fornire un aiuto determinante per invertire la curva. Ancora più importante è l’impatto del contact tracing negli scenari in cui una malattia infettiva sia presente nella popolazione senza aver raggiunto una portata epidemica. Consente infatti di rallentare la diffusione del virus, ottimizzare gli esami virologici e circoscrivere eventuali focolai sul nascere.
Le società avanzate sono pervase di smartphones che raccolgono informazioni (o dati) sulle attività degli utenti. Tali informazioni consentono diverse tecniche di contact tracing. In particolare, devono essere presi in considerazione tre metodi: a) i dati ottenuti dalle celle telefoniche, che consentono una localizzazione dello smartphone con un margine di errore di qualche centinaio di metri; b) i dati ottenuti dal sistema GPS dei telefoni, che identificano la posizione di uno smartphone con un margine di errore di pochi metri; c) il bluetooth, che non raccoglie dati sulla posizione degli utenti ma trasmette dati agli smartphones vicini e consente quindi di individuare quali soggetti siano entrati in contatto.
La trasmissione di informazioni sulla posizione degli utenti alle autorità mette tuttavia a rischio il diritto alla riservatezza degli utenti. Il contact tracing è, inoltre, una tecnica poco sperimentata e allo stesso tempo drammaticamente urgente nel contrastare i danni economici e sociali causati dal nuovo coronavirus. In Cina, il Covid-19 è ormai diffuso da diversi mesi, si è assistito ad una rapida introduzione di queste tecnologie, anche, come vedremo, a scapito dell’efficienza e della comunicabilità tra i sistemi usati nelle diverse province del paese. La Cina rappresenta in ogni caso il più ampio esperimento di contact tracing mai realizzato ed è pertanto opportuno prendere dimestichezza con i metodi ivi utilizzati.

2. Il Contact Tracing in Cina
L’apice della lotta al coronavirus in Cina ha avuto luogo dal 20 gennaio, quando il governo cinese ha riconosciuto la trasmissione da uomo a uomo e istituito l’isolamento sistematico dei contagiati[4], al 20 Marzo, ossia al primo giorno in cui non si sono registrati nuovi casi, ad esclusione di quelli importati da altri paesi. In appena due mesi la Cina sembra così essere riuscita a contenere l’epidemia di Covid-19.
Accanto a misure di isolamento e distanziamento applicate in massa e con estremo rigore, ed all’impiego su larga scala di termometri e di dispositivi di protezione individuale (in particolare mascherine e respiratori), il tracciamento dei contatti rappresenta una componente essenziale nella strategia cinese di controllo epidemico. A tal riguardo, già dal 21 gennaio, con la creazione del  Meccanismo di Coordinamento per la Prevenzione e il Controllo del Consiglio di Stato[5] (国务院联防联控机制), viene decisa la strategia di contenimento epidemico riassunta nello slogan “scovare, riportare, isolare e curare tempestivamente” (早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗)[6] e sottolineata la necessità di “identificare le vie di trasmissione (…) e gestire il follow-up dei contatti stretti”[7].
Nei giorni successivi, come messo in chiaro in una conferenza stampa del Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione (MIIT), viene rapidamente istituito un sistema di raccolta ed analisi dei dati volto a fornire un quadro dettagliato della situazione epidemica, ad analizzare e prevedere i flussi di popolazione, e a fornire gli strumenti necessari per l’allerta tempestiva della distribuzione di contatti stretti[8].
Sulla base dei dati raccolti e condivisi da un ampissimo spettro di enti pubblici (tra i quali organi del governo centrale, amministrazioni territoriali, aziende pubbliche di telecomunicazioni e autorità di regolamentazione), così come dalle principali piattaforme online private del paese (WeChat, Alipay), vengono progressivamente lanciati una serie di strumenti per il contact tracing volti ad identificare ed isolare i pazienti di COVID-19. Il primo di tali strumenti, lo “Strumento di misurazione del contatto ravvicinato” (密切接触者测量仪) viene introdotto a tempo di record il 10 di Febbraio. Già dopo quattro giorni era stato utilizzato per oltre 130 milioni di ricerche[9].
Fulcro nel sistema di raccolta ed identificazione dei dati, e quindi del funzionamento del contact tracing, è la carta di identità digitalizzata, la “jumin shenfenzheng” (居民身份证). Rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza, raccoglie uno spettro molto esteso di dati personali inclusi i dati anagrafici, biometrici, sanitari e giudiziari, così anche come i dati relativi al trasporto aereo, ferroviario e stradale di lunga percorrenza[10]. Al documento di identità è anche collegato il numero di telefono di ogni utente. Questo permette all’autorità pubblica di accedere allo stato di salute del cittadino in fase di accertamento, e soprattutto di avere una traccia dei suoi spostamenti attraverso le prenotazioni sulla rete di trasporti e la geolocalizzazione effettuata sulla rete telefonica[11].
Ugualmente importante nel sistema di contact tracing è la registrazione con identità reale (real name registration) tramite carta di identità e numero telefonico per l’accesso alla rete e ai social media[12]. In particolare, questo aspetto è necessario per il coinvolgimento delle piattaforme online private quali WeChat e Alipay[13], utilizzate da centinaia di milioni di cinesi e gestite rispettivamente dai gruppi Tencent e Alibaba. Oltre a partecipare allo sviluppo dei software dei QR code sanitari, le piattaforme sono in grado di fornire un ampio ventaglio di dati fondamentali per l’identificazione di potenziali contagiati, quali i dati sulle relazioni interpersonali degli utenti, i dati sulle ricerche relative agli acquisti e soprattutto i dati di posizionamento GPS[14]. L’utilità di questi ultimi deriva in particolare dalla accuratezza nella geolocalizzazione degli utenti. Il margine di errore infatti è nell’ordine di qualche metro, a fronte delle centinaia di metri nella localizzazione tramite la rete telefonica.

A livello nazionale, il serbatoio in cui convergono i dati dei cittadini è costituito dalla Piattaforma Nazionale Integrata di Servizi Governativi (全国一体化政务服务平台), attiva da Novembre 2019 e sotto il controllo del Consiglio di Stato[15]. Qui sono raccolti e integrati i dati provenienti dalla Commissione Nazionale per la Salute (il Ministero della Salute cinese), dal Ministero di Pubblica Sicurezza, dal MIIT (che raccoglie i dati degli operatori telefonici), e dalle aziende pubbliche e autorità di regolamentazione del settore dei trasporti quali le ferrovie nazionali e l’Amministrazione dell’Aviazione Civile. Non è ancora chiaro invece in quale misura la Piattaforma Nazionale abbia accesso ai dati raccolti dalle province e dalle piattaforme private.
Grazie al coordinamento tra questi strumenti, il sistema di contact tracing cinese può avvalersi di una base dati tanto ampia quanto difficilmente eguagliabile nelle giurisdizioni Europee. Si tratta tuttavia di un meccanismo recente, che si innesta sul sistema di ripartizione delle competenze degli enti pubblici cinesi e di cui riflette le incertezze. Per comprenderne l’implementazione pratica, e i problemi relativi all’integrazione dei dati a livello nazionale, è utile suddividere i numerosi strumenti di tracciamento in due categorie distinte in base al livello amministrativo territoriale ed alle finalità di utilizzo.
La prima categoria comprende strumenti sviluppati dalle autorità territoriali, in genere a livello di provincia (省级行政区) o di prefettura (地级行政区)[16], volti a regolare gli spostamenti all’interno del territorio di competenza e a determinare chi deve essere messo in stato di isolamento tramite tre categorie di rischio (codice verde, giallo o rosso). Il principale esempio di questi strumenti sono i QR code sanitari tramite app sul telefono come lo Alipay Health Code (sviluppato inizialmente nella città di Hangzhou, e oggi presente in centinaia di città), oppure il jiankangbao (健康宝) a Pechino, sviluppato in collaborazione con Tencent e accessibile tramite la piattaforma WeChat.
A tal riguardo, proprio Tencent ha pubblicato una “guida tecnica di riferimento sui passcode anti-epidemia” (防疫通行码参考架构和技术指南) che chiarisce il funzionamento dei codici sanitari[17] locali. In termini di base dati, oltre alle informazioni fornite dagli enti pubblici e a quelle direttamente in possesso delle piattaforme online, per accedere al codice è necessario che gli utenti riempiano un questionario sulle proprie condizioni di salute e sugli spostamenti. Incrociando le informazioni estratte dal questionario, con i dati già detenuti all’autorità pubblica e alle piattaforme online, ogni utente viene quindi assegnato ad una categoria di rischio diversa con relativo codice colorato. Il codice verde è necessario per avere accesso a luoghi pubblici quali mezzi di trasporto, uffici, esercizi commerciali e complessi residenziali, mentre in caso di codice giallo e rosso il soggetto deve sottoporsi ad un periodo di isolamento e ad eventuali controlli sanitari[18]. I QR code sanitari permettono inoltre all’utente di verificare la classe di rischio di terzi inserendo i loro dettagli personali.
La seconda categoria di strumenti di contact tracing racchiude quelli sviluppati direttamente dal governo centrale. Scopo di queste iniziative è in primo luogo di regolare gli spostamenti da una provincia all’altra identificando e isolando i soggetti in provenienza da zone rosse, ed in secondo luogo di ovviare ai problemi di coordinamento dei vari codici sanitari regionali.  Come affermato in una riunione del 18 marzo del Comitato Permanente dell’Ufficio Politico del Partito Comunista (il massimo organo dirigenziale del paese), il governo cinese mira ad “accelerare l’istituzione di un ordine di operazione economica e sociale compatibile con la prevenzione e il controllo delle epidemie”. A tale proposito, “i certificati sanitari necessari devono essere riconosciuti in tutto il paese”[19] e “tutte le province (…) dovrebbero realizzare politiche unificate e standard coerenti nel controllo del personale e nel riconoscimento reciproco dei codici sanitari”[20].
Uno degli strumenti messi in piedi per realizzare questo scopo è la Communication Big Data Itinerary Card (通信大数据行程卡), sviluppata dal MIIT sulla base delle informazioni fornite dagli operatori telefonici e dalla rete di trasporti nazionale. La carta ha lo scopo di ricostruire gli spostamenti dei soggetti nei 14 giorni precedenti ed isolare coloro che provengono da zone rosse o hanno viaggiato su un mezzo sul quale era presente un contagiato[21]. L’adozione di un sistema basato sull’uso dei dati delle celle telefoniche, più imprecise del GPS, non è casuale. Nel breve termine, la finalità principale della Itinerary Card era infatti di permettere il rientro dei lavoratori migranti, spesso sprovvisti di smartphones, dalle province di origine ai loro posti di lavoro nei cantieri o nelle fabbriche per garantire la ripresa su larga scala dell’attività economica.
Il secondo step nello sviluppo di un sistema di contact tracing su scala nazionale è l’integrazione dei diversi codici regionali, volti all’isolamento dei singoli casi a rischio e non solo al regolamento dei flussi migratori. Già a partire dal 27 Febbraio, tre province e una municipalità autonoma nel delta del fiume Yangtze (Anhui, Jiangsu, Zhejiang e Shanghai) hanno deciso di istituire un meccanismo comune per il riconoscimento reciproco dei rispettivi codici sanitari[22]. Anche i codici sanitari sviluppati da Tencent tramite la piattaforma Wechat, estesi a 20 province e con oltre 900 milioni di utilizzatori, sono stati progressivamente resi mutualmente riconoscibili[23]. Infine, l’Ufficio Generale del Consiglio di Stato tramite la Piattaforma Nazionale Integrata di Servizi Governativi ha sviluppato lo Epidemic Prevention Health Information Code (防疫健康信息码), un codice unico che punta ad integrare i dati di tutte le iniziative locali, al fine di ovviare agli inconvenienti creati dal mancato riconoscimento dei codici regionali e permettere ai cittadini di spostarsi con un unico codice attraverso il territorio nazionale[24].
Il sistema cinese di contact tracing si caratterizza dunque per una struttura piramidale. A livello locale, le autorità territoriali, in collaborazione con i grandi Internet Service Providers cinesi, sviluppano servizi di contact tracing basati sulla geolocalizzazione dei cittadini e sul sistema di identità digitale. Questi servizi sono successivamente integrati nella Piattaforma Nazionale di Servizi Governativi, al fine di sviluppare strumenti di tracciamento su base nazionale (è il caso della Communication Big Data Itinerary Card) o di favorire il riconoscimento reciproco dei codici sanitari locali (come lo Epidemic Prevention Health Information Code).
Si pone così il problema del rapporto tra il potere dello Stato di accedere ai dati riguardanti i cittadini ed i diritti di questi ultimi sulle informazioni che li riguardano. Nella Legge sulla Sicurezza della Rete (网络安全法), la tutela dei dati personali è presa in considerazione non solo come diritto individuale ma anche come priorità strategica dello Stato[25]. Secondo la Legge, il trattamento dei dati non può avvenire senza il consenso dell’interessato e deve limitarsi alla raccolta di informazioni necessarie al servizio fornito (art. 40). Sotto il profilo della tutela, i cittadini hanno diritto ad ottenere la cancellazione dei dati illecitamente raccolti, ma non un generale diritto all’oblio[26]. La medesima norma consente inoltre di ottenere la correzione di informazioni inesatte ed anche di informazioni non veritiere o lesive della riservatezza pubblicate da altri sul proprio conto[27]. In quest’ultima circostanza, le piattaforme cinesi sono soggette a stringenti obblighi di cooperazione, peraltro molto più pervasivi di quelli previsti in Europa .

A queste tutele di natura privatistica si affianca il ruolo dello Stato nella gestione e nella protezione dei dati dei cittadini. Tale protezione è garantita in primo luogo riservando l’attività di raccolta dei dati ai soli soggetti muniti di un’apposita licenza (Art. 23 della Legge) ed autorizzati a conservarli in servers fisicamente collocati in Cina (Art. 37 della Legge). Le Previsioni sulla Supervisione della Rete e sulle Ispezioni da parte degli Organi di Pubblica Sicurezza (公安机关互联网安全监督检查规定), inoltre, consentono agli organi di sicurezza pubblica di accedere agli uffici degli Internet Service Providers sia fisicamente, sia attraverso l’accesso ai servers, allo scopo di verificare che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto della legge. L’azione degli organi di sicurezza pubblica è regolata, nel senso che le Previsioni si preoccupano di prevenire abusi da parte degli operatori di tali organi (art 5 delle Previsioni). Più problematica è la questione riguardante la legittimità dell’operato degli organi stessi, che agiscono in base ad un generico dovere di sorveglianza derivante dalla Legge sulla Sicurezza della Rete e ribadito più volte, ma non specificato nei suoi contenuti, dalle Previsioni[28].
Il limite dell’ordinamento cinese è che presuppone che l’interesse dei cittadini alla tutela dei dati e quello dello Stato alla sicurezza della rete coincidano in larga parte. Non sorprende quindi il fatto che l’istituzione della Piattaforma Nazionale Integrata di Servizi Governativi non sia considerata lesiva del diritto alla riservatezza dei cittadini, ma anzi uno strumento che, attraverso una gestione centralizzata e tecnicamente sicura, ne rafforza la protezione.
La peculiarità del sistema cinese di contact tracing deriva perciò da due circostanze distinte. La prima è di natura strutturale e consiste nella capacità dello Stato di coordinare un numero vastissimo di entità, al fine di perseguire una strategia unitaria. L’efficacia del contact tracing in Cina deriva da tale coordinamento, reso possibile anche dal controllo centralizzato dei dati riguardanti i cittadini. D’altro canto, si rileva la particolare concezione della tutela delle informazioni sensibili riguardanti i cittadini. Esse non sono tutelate nell’ottica di garantire una protezione dall’intrusione dello Stato. Al contrario, è lo Stato, che attraverso l’accesso alle informazioni, si erge come garante contro eventuali abusi da parte dei soggetti ad esso esterni.

3. Il contact tracing in Europa
La diffusione del coronavirus in Europa ha spinto numerosi governi nazionali ad accelerare lo sviluppo di meccanismi di contact tracing, anche a seguito dell’efficacia dimostrata da tali strumenti in diversi paesi dell’Asia Orientale tra cui, oltre alla Cina, anche Taiwan, La Corea del Sud e Singapore. L’Unione Europea ritiene prioritario garantire che le app per smartphone adottate negli Stati membri rispondano ad alcuni criteri comuni ed ha pertanto adottato uno standard condiviso, il Common EU Toolbox for Member States. In primo luogo, le app adottate dai diversi Stati dovranno essere interoperabili, ciò consentirà in futuro una più facile ripresa degli spostamenti tra paesi europei. Ma la creazione di regole tecniche da parte dell’UE ha anche la funzione di imprimere gli obiettivi europei della tutela della libertà individuale e della riservatezza nell’architettura stessa delle app di contact tracing. E ciò anche allo scopo di aggirare le incertezze che ancora avvolgono l’effettiva portata della protezione offerta dal GDPR alle informazioni riguardanti i cittadini[29].
L’Annesso I del Common Toolbox impone infatti che il contact tracing avvenga mediante l’uso di tecniche di rilevamento della prossimità installate volontariamente dagli utenti. In sintesi, le app devono inviare un segnale bluetooth (ovvero un segnale che non fornisca informazioni sulla posizione dello smartphone) a tutti i dispositivi circostanti che abbiano a loro volta attivato l’app[30]. L’invio del segnale lascia quindi una “traccia” nei dispositivi vicini attraverso la comunicazione di un numero generato casualmente, ma riconducibile al codice QR che identifica ciascun utente. La traccia del contatto tra i due segnali bluetooth è conservata per 14 giorni nella memoria dei telefonini, ovvero in un server centrale ma in forma anonimizzata. L’oggetto principale delle app di contact tracing, così come concepito dall’Unione Europea, rimane dunque al di fuori dell’ambito di tutela del GDPR, chiave di volta del sistema europeo di protezione dei dati. Infatti, il Regolamento Generale è costruito attorno alla nozione di dati personali, informazioni che consentono di individuare il soggetto che riguardano, mentre lo strumento adottato dal Common Toolbox, il bluetooth, non consente raccogliere dati sulla posizione degli utenti, da cui sarebbe possibile risalire all’identità, ma solo sui loro contatti. Pertanto, il trattamento di dati personali da parte delle app di contact tracing conformi allo standard europeo dovrebbe essere limitato ad attività ancillari.
Se le autorità sanitarie, per forza di cose, sono al corrente dell’identità dei soggetti infetti rilevati, non possono però accedere a quella dei loro contatti, che sono identificati mediante un codice a barre. Le informazioni relative ai contatti possono essere utilizzate esclusivamente in forma aggregata e anonimizzata per scopi di ricerca, ma non per assicurare che i contatti si attengano alla raccomandazione di auto isolarsi. Inoltre, poiché l’app non garantisce alle autorità sanitarie l’accesso alla posizione degli utenti e poiché l’accesso da parte delle autorità ai dati sugli spostamenti dei cittadini raccolti dalle piattaforme private è consentito ai soli fini di ricerca, l’architettura tecnica del servizio esclude che i portatori di coronavirus accertati e i loro contatti possano essere sorvegliati mediante geolocalizzazione[31].
Qualora le autorità sanitarie individuino un utente del servizio positivo al coronavirus, devono limitarsi ad inviare una notifica a tutti i soggetti memorizzati nell’app, ovvero contattarli telefonicamente. Il contenuto della notifica è rilasciato alla determinazione degli Stati membri, ma tendenzialmente dovrebbe a) mirare ad informare il notificato del fatto di essere entrato a stretto contatto con un individuo infetto (senza fornire informazioni atte ad identificarlo); b) suggerire al notificato di isolarsi per un periodo di 14 giorni; c) stabilire un canale di contatto tra il notificato e le autorità sanitarie, in modo da consentire l’accesso ad un canale prioritario per l’effettuazione di un test (tampone)[32].
E’ opportuno insistere sulla circostanza che, nel sistema ideato dalla Commissione UE, l’app è installata dai cittadini su base volontaria. Questo è un elemento di fondamentale importanza, in quanto, affinché i sistemi di tracciamento abbiano l’efficacia sperata è necessario che essi siano adottati almeno dal 50% dei cittadini (in Italia il 73,8% della popolazione usa uno smartphone, il che vuol dire che la maggioranza di tali utenti dovrebbe acconsentire a scaricare l’app)[33]. Non è chiaro in quale misura gli Stati membri possano incentivarne l’adozione, ma è da escludersi che possano imporre un sistema di incentivi equiparabile a quanto esaminato per la Cina, dove l’esibizione dell’app è un requisito per l’accesso ad alcuni servizi essenziali come il trasporto pubblico. Tutt’al più, come sembra suggerire la guida di Immuni, l’app vincitrice della gara d’appalto in Italia, potrebbero essere alcune grandi aziende ad imporre l’uso dell’app ai propri dipendenti[34].
In definitiva, lo standard europeo si basa su un modello ispirato alla libertà personale dei cittadini ed alla tutela della persona (attraverso la riservatezza). Questi del resto sono principi cardine non solo dell’ordinamento giuridico, ma della stessa civiltà europea. . E’ perciò evidente che le scelte operate da ciascun cittadino saranno decisive nel definire l’andamento della curva epidemiologica e nella ripresa delle attività economiche e sociali. Ma più importante ancora sarà il ruolo degli Stati membri. In primo luogo ad essi, pur con degli accorgimenti tecnici, sono affidate informazioni sensibili riguardanti la salute dei cittadini. D’altra parte, la responsabilizzazione dei cittadini e l’incisività di ogni decisione individuale sull’andamento dell’epidemia, rendono evidente come sia opportuno che la comunicazione da parte degli Stati sia trasparente e veritiera.

I 14 giorni entro cui gli Stati membri dovranno implementare le app non sono ancora trascorsi e numerose settimane dovranno ancora passare prima di poter stendere bilanci provvisori. Ciò non facilita la comparazione con il sistema cinese. D’altro canto, la natura alluvionale e la compenetrazione dei diversi interventi del governo cinese nella lotta al coronavirus, rendono difficile valutarne l’efficacia isolata. Sono tuttavia possibili delle osservazioni che vorremmo porre a conclusione di questo breve scritto.
Nel Common Toolbox vengono prese in esame a fini comparativi le soluzioni tecniche adottate in paesi extra-UE, come Singapore, ma non quelle cinesi. Questo in primo luogo per la peculiare concezione cinese della tutela dei dati dei cittadini, che valuta l’accesso di organi pubblici come uno strumento volto a rafforzarne la protezione e non come un’intrusione che la indebolisce. Inoltre, il livello di compenetrazione tra raccolta dei dati ed operato delle autorità in Cina è difficilmente immaginabile in altre società. Ciò è reso possibile anche dall’autarchia dello stato cinese nel settore dei servizi, un’industria da cui i fornitori esteri sono ancora esclusi. In altre parole, la chiusura del settore dei servizi cinese, ostruisce sul nascere la creazione standard comuni, il che rende a sua volta difficile l’esportazione di servizi cinesi all’estero. La peculiarità cinese è da questo punto di vista anche una debolezza.
Per quanto riguarda l’Europa, la UE ha il merito di aver individuato un sistema di tracciamento la cui stessa architettura limita la raccolta di informazioni sui cittadini da parte delle autorità. L’uso del bluetooth, infatti, non consente di raccogliere dati sulla loro posizione, e l’invio di notifiche è svolto in forma anonima. In altre parole, l’implementazione del contact tracing secondo le modalità previste dal Toolbox non lede in modo significativo il diritto alla riservatezza dei cittadini. Gli stati membri dovrebbero perseguire l’obiettivo di tutelare questo diritto, accertandosi che le app, una volta implementate, siano fedeli allo standard europeo, e non condizionando l’uso delle app alla volontaria adesione dei cittadini. Per quanto riguarda il profilo del consenso degli utenti, si ricordi che l’eccezionalità della situazione attuale comporta infatti lesioni continue di diritti costituzionalmente garantiti, come la libertà di movimento, il diritto al lavoro, la proprietà privata, la libertà di manifestare il pensiero, il diritto al voto, il diritto allo svolgimento della vita familiare, ecc. A confronto di tali limitazioni straordinarie e traumatiche, l’imposizione di una misura tecnica utile al contenimento dell’epidemia appare ragionevole. La previsione nel Common Toolbox secondo cui tale adozione è volontaria, sembra pertanto più dovuta alla volontà di assecondare la pur naturale diffidenza dei cittadini europei ad ogni forma di tracciamento digitale, che ad una ponderata analisi costi benefici.
Ma vi è di più. Nei paesi asiatici, il tracciamento digitale ha già dimostrato di essere uno strumento indispensabile al contenimento del virus ed alla ripresa delle attività economiche. E questo non solo in Cina, dove si caratterizza per modalità che noi riteniamo inaccettabili, ma anche in sistemi democratici come Taiwan e la Corea del Sud. L’Europa è per la prima volta posta davanti all’evidenza che il suo sistema di valori, se interpretato rigidamente, potrebbe comportare una perdita di competitività nei confronti di sistemi, che pur diversi tra di loro, sono accomunati da una maggiore confidenza con l’uso di tecnologie digitali.
Nel 1800, la Cina decadde perché fu incapace di immaginare come le tecniche di produzione industriale occidentali avrebbero potuto coesistere con il proprio sistema di valori, da sempre inserito in un contesto feudale e sinocentrico. E più in generale, la storia dimostra come le società, per quanto prospere, se non riescono a tollerare l’introduzione di nuove tecnologie, tendono a soccombere. L’Europa deve abbracciare la sfida posta dall’uso delle tecnologie digitali nella gestione dello Stato ed imprimere i propri valori in esse.

Note

1.  Una definizione è offerta dal European Center of Disease Prevention and Control – ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Public-health-management-persons-contact-novel-coronavirus-cases-2020-03-31.pdf.

2.  https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5268851.

3.  M. Kretzschmar et al., Isolation and contact tracing can tip the scale to containment of Covid-19 in populations with social distancing, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3562458, pag. 14.

4.  http://cpc.people.com.cn/n1/2020/0216/c64094-31589177.html

5.  Il governo della Repubblica Popolare Cinese, presieduto dal Primo Ministro.

6.  http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202002/573340613ab243b3a7f61df260551dd4/files/ c791e5a7ea5149f680fdcb34dac0f54e.pdf

7.  http://www.gov.cn/xinwen/2020-01/22/content_5471437.htm

8.  Link

9.  https://tech.chinadaily.com.cn/a/202002/17/WS5e4a4ac7a3107bb6b57a03be.html

10.  http://www.gov.cn/zhengce/2011-10/29/content_2602263.htm

11.  https://baijiahao.baidu.com/s?id=1658130803722744080&wfr=spider&for=pc&isFailFlag=1

12.  http://www.cac.gov.cn/2017-09/07/c_1121624269.htm

13.  L’offerta di servizi al cittadino di queste due piattaforme è molto più vasta di quella dei loro omologhi Americani. Oltre al servizio di messaggistica e ai social media, include anche un sistema di pagamenti digitali, al quale sono collegati una vastissima gamma di servizi accessori che spaziano dalle prenotazioni di viaggi e spettacoli alla fornitura di servizi assicurativi e finanziari.

14.  L’utilizzo dei dati GPS nei sistemi di contact tracing, sebbene ampiamente ipotizzato, non è stato ancora confermato da fonti ufficiali. https://www.colabug.com/2020/0409/7231279/

15.  http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-07/31/content_5310797.htm

16.  Le suddivisioni amministrative della Cina sono ripartite in cinque livelli, dalle province (equiparabili per superficie e numero di abitanti ad uno stato nazione europeo), fino ai villaggi.

17.  http://app.sist.org.cn/tcsc/Cms_Data/Contents/IndustryStandardsAllianceDataBase/Media/通知公告/附件1:%20《防疫通行码参考架构与技术指南》%20征求意见稿.pdf

18.  https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzAzMDEyNg==&mid=2650833492&idx=1&sn=ab7bcc9bb3280309b44c220cff23a40b&chksm=84ac15d5b3db9cc3a7db29a8d01f41900398f255a696a35a035b2cfc3a51c50063072b973ac7#rd

19.  http://www.gov.cn/xinwen/2020-03/21/content_5494037.htm

20.  http://cpc.people.com.cn/n1/2020/0318/c64094-31638311.html

21.  http://cy.youth.cn/dtxw_138178/202004/t20200409_12279522.htm

22.  http://www.bjnews.com.cn/news/2020/04/11/715843.html?from=timeline&isappinstalled=0

23.  https://baijiahao.baidu.com/s?id=1660782374347986557&wfr=spider&for=pc

24.  A causa di un’errata assegnazione o del mancato riconoscimento dei codici sanitari locali, si sono verificati numerosi casi di soggetti a cui è stato negato l’imbarco in aeroporto o vietato l’accesso alla propria comunità residenziale. Vedi:  https://www.jfdaily.com/wx/detail.do?id=223887https://new.qq.com/omn/20200312/20200312A0CQK200.html

25.  Non a caso, il grosso delle previsioni in tema di tutela dei dati individuali è contenuto in una legge sulla sicurezza della rete, promulgata allo scopo di “proteggere la sicurezza della rete…e tutelare i diritti e gli interessi legittimi della rete”. (Art.1). La Legge sulla Sicurezza della Rete può essere consultata presso  http://www.cac.gov.cn/2016-11/07/c_1119867116.htm

26.  Art. 43 della Legge sulla Sicurezza della Rete.

27.  Art. 36 della Legge sugli Illeciti Civili o 侵权法

28.  http://www.gov.cn/gongbao/content/2018/content_5343745.htm

29.  V. anche la raccomandazione della Commissione Europea dell’8 aprile 2020. E’ opportuno segnalare che la raccomandazione ammette l’uso di dati sulla posizione degli utenti forniti dagli Internet Service Providers, ma solo in forma aggregata e con l’uso di tecniche di anonimizzazione, a scopo di analisi.

30.  Il segnale deve essere preciso ed individuare tutti i dispositivi che si trovino nel raggio di un metro e mezzo, con un margine di errore di mezzo metro.

31.  v. l’Allegato I del Common EU Toolbox.

32.  Common EU Toolbox for Member States del 15 aprile 2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_670

33.  Common EU Toolbox, pag. 2.

34.  https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/immuni-come-funziona-lapp-italiana-contro-il-coronavirus/