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La finanza UE al tempo del coronavirus

di - 31 Marzo 2020
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È evidente come la BCE, intervenendo sull’applicazione delle regole di Basilea, dimostra di aver ben compreso che l’adesione alle prescrizioni suddette assurgono, nell’attuale momento di difficoltà operativa, a presupposto di ulteriori impedimenti alle possibilità di ripresa del sistema. Infatti, la previsione di una necessaria correlazione degli impieghi rischiosi alla dimensione del patrimonio si risolve in un condizionamento per l’ampliamento delle attività (che risultano subordinate alla capacità dell’impresa bancaria di collocare sul mercato passività idonee ad essere ricomprese nei calcoli di adeguatezza previsti da Basilea). Ne consegue che, al presente, tener ferma la normativa in parola significa limitare le prospettive di crescita delle banche; ciò in quanto il ricorso di queste ultime al mercato risente inevitabilmente dell’attuale clima di incertezza che, a giudicare dall’andamento delle «borse»[16], determina una contrazione degli investimenti da parte dei risparmiatori ed una riduzione degli scambi, con conseguente illiquidità del mercato stesso. Non a caso, nella pregressa crisi del 2007, nonostante la diversa natura di quest’ultima rispetto a quella attuale, le competenti autorità di supervisione concordarono sulla opportunità di addivenire ad una sospensione (sia pure limitata nel tempo) delle regole di Basilea[17].
Anche l’EBA è intervenuta sollecitando le autorità competenti a «condurre le attività di supervisione in modo pragmatico e flessibile e, eventualmente, rimandare quelle ritenute non essenziali»[18]; donde l’evidente intento di offrire margini di tolleranza su alcuni comportamenti soggetti a controllo. In particolare, in un suo comunicato l’EBA ha reso noto che gli «stress test condotti dalle autorità europee sono rinviati al 2021 per consentire alle banche di dare priorità alla continuità operativa»; fermo restando il suo impegno ad effettuare un’«ulteriore verifica della trasparenza bancaria al fine di fornire informazioni aggiornate sulle esposizioni delle banche e sulla qualità degli asset degli operatori del mercato»[19].
In tale contesto rileva, dunque, la volontà di ascrivere peculiare importanza alla classificazione delle esposizioni dalla quale evincere «in modo accurato e tempestivo qualsiasi deterioramento della qualità degli asset». In altri termini – pur riconoscendo l’opportunità di utilizzare margini di flessibilità nella gestione delle esposizioni non-performing e forborne – detta autorità riconosce primario rilievo all’esigenza di definire adeguate strategie (concordate tra l’organo di vigilanza e le singole banche) nella ricerca di soluzioni alla problematica che ci occupa.
Da ultimo va tenuto presente l’atteggiamento aperturista della Commissione UE che ha presentato un «progetto di proposta di un quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’epidemia di COVID-19», dichiarando di voler mettere in campo tutti gli strumenti a sua disposizione per attenuare le conseguenze del coronavirus[20]; cioè assicurando la liquidità necessaria al sostegno dell’economia e consentendo un’interpretazione flessibile della disciplina sugli «aiuti di Stato». Indubbiamente sottesa a tale indicazione è il riferimento alla previsione normativa dell’107, par. 3, lett. b), del TFUE, secondo cui sono compatibili col mercato interno gli «aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro»[21]. Tale flessibilità viene, peraltro, circoscritta al sostegno degli operatori solo nel difficile momento della epidemia di COVID-19; essa infatti trova applicazione unicamente nei confronti delle «società che sono entrate in difficoltà dopo il 31 dicembre 2019», come si evince dal carattere temporaneo della stessa e dalla sua mancata incidenza sull’osservanza degli obblighi generali di trasparenza.
Il quadro di interventi è completato dalle recenti decisioni di politica monetaria assunte dalla Banca Centrale Europea, la quale – superando l’atteggiamento tristemente negativo del Presidente Christine Lagarde a seguito della risposta data dai mercati alle sue parole che lasciavano intravedere una probabile crisi finanziaria del nostro Paese[22]  – sembra disposta a mettere in campo misure altrettanto straordinarie , tali cioè da non far rimpiangere il tempo in cui Mario Draghi era a capo di detta istituzione.
Di certo, la grave situazione economica causata dal coronavirus – e soprattutto la espansione a carattere generale dell’epidemia – ha responsabilizzato le istituzioni finanziarie europee, inducendole ad assumere linee comportamentali che non sarebbero state ipotizzabili in un diverso contesto storico. Dalle modalità che connotano gli interventi in esame (temporaneità e carattere anticiclico a fronte della situazione emergenziale) si comprende come i medesimi finiscano con l’agire da catalizzatore nell’offrire un’ulteriore conferma dei limiti della regolazione europea; risulta chiaro, infatti, che un’interazione solidale tra i paesi membri è possibile solo in occasione di catastrofi che li accomunano nel bisogno e nel dolore e, dunque, essa non individua una costante metodologica nella conduzione delle politiche europee. Ne consegue che devono essere frenati i facili entusiasmi che possono trarsi dalle odierne decisioni dell’UE per riflettere sulla necessità di rimuovere le rigidità che tuttora ne caratterizza l’agere.
Anche il Governo italiano col menzionato d.l. 17 marzo 2020, n. 18, cd. cura Italia, ha introdotto alcune «misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario» (Titolo III). In particolare esse riguardano: a) un più diffuso e facile accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (art. 49); b) la concessione di un credito di imposta alla società che ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, «crediti pecuniari vantati nei confronti di soggetti che si sono resi inadempienti a causa di un mancato pagamento che si è protratto per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto» (art. 54); c) sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate, a queste parificando le inadempienze probabili (art. 55); d) la possibilità di una garanzia dello Stato per le esposizioni assunte dalla ‘Cassa depositi e prestiti S.p.A.’ in favore di banche che erogano finanziamenti ad imprese che, a causa dell’emergenza da coronavirus, hanno sofferto una riduzione del fatturato (art. 56).
Si tratta di misure che potranno senz’altro essere di giovamento per le imprese costrette a subire i danni di una chiusura forzata e le altre prevedibili implicazioni negative registrabili nei prossimi mesi[23]. Il provvedimento disciplinare in parola trascura, tuttavia, di prendere in considerazione l’annosa questione dei non performing loans, ad eccezione del riconoscimento di un «credito d’imposta» per la loro cessione. Sicchè, la presenza di tale tipologia di crediti costituisce una dirimente ai fini di una possibile fruizione dei benefici di cui sopra si è detto[24]. Ma v’è di più. Nelle richiamate disposizioni si rinviene una sommaria equiparazione tra «inadempienze probabili» e «sofferenze», nella quale riecheggia la logica del rigore a fondamento di alcune previsioni disciplinari della CRR (e in particolare al disposto dell’art. 178, nel quale, al fine della individuazione di un default del debitore, NPL e UTP sono assimilati).
È bene sottolineare, pertanto, come in sede di applicazione delle nuove regole adottate dal Governo – nonché di quelle che si propone di adottare nell’immediato futuro[25] – la ricerca di opportune forme di conformazione col complesso dispositivo europeo debba tener conto delle peculiari modalità con cui, a livello domestico, sono trattate tipologie di crediti come gli UTP che, per quanto riconducibili nel genus dei ‘deteriorati’ in base ad una logica prudenziale, vanno tuttavia distinte da quella degli NPL per l’intrinseco differenziale costituito dal «valore del credito», che in esse è decisamente molto più significativo di quello riconosciuto a questi ultimi.

Note

16.  Cfr. l’editoriale intitolato Virus e petrolio gelano le Borse. Piazza Affari a -11%, la peggiore seduta dopo Brexit. Spread a 225, visionabile su www.ilsole24ore.com/art/il-virus-affonda-borse-asiatiche-tokyo-chiude-5percento-europa-un-pesante-rosso-AD4CpXB.

17.  Cfr. draghi, Indagine conoscitiva sulle tematiche relative al sistema bancario e finanziario, Audizione presso la Commissione VI della Camera dei Deputati (Finanze), 17 marzo 2009, il quale, in proposito tenne a puntualizzare che «le banche … (sono) … chiamate a sopportare parte del costo di un eventuale dissesto».

18.  Cfr. EBA statement on actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking sector, visionabile su https://eba.europa.eu/eba-statement-actions-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector,

19.  Cfr. l’editoriale di Dal Maso intitolato L’Eba rinvia gli stress test delle banche al 2021 visionabile su www. milanofinanza.it/news/l-eba-rinvia-gli-stress-test-delle-banche-al-2021-202003121508563291

20.  Cfr. la Dichiarazione della Vicepresidente esecutiva Vestager su tale progetto, visionabile su https://ec.europa.eu/ italy/news/20200317_dichiarazione_vicepresidente_Vestager_su_aiuti_di_stato_it.

21.  La normativa del TFUE, agli artt. 107 e seguenti limita i contributi pubblici che, «sotto qualsiasi forma», hanno la finalità di falsare (o minacciare di falsare) la concorrenza; cfr. ex multis Tesauro, Diritto dell’Unione Europea, Padova, 2012, p. 807 ss; Rossano D., La nuova regolazioni delle crisi bancaria, Milano, 2017, p. 46 ss.

22.   Uno dei momenti considerati più infelici della conferenza stampa è avvenuto quando Lagarde ha detto che il ruolo della BCE «non è ridurre gli spread», il che è sembrato a molti un’indicazione che la presidente non intende proteggere i paesi più deboli che usano l’euro come moneta

23.  Va fatto presente  che sono allo studio misure che introducono una regolazione più flessibile in tema di NPL; cfr. l’editoriale intitolato  Le Maire a UE: “Regole più morbide per npl” visionabile su https://www.ilmessaggero.it/ economia/news/le_maire_a_ue_regole_piu_morbide_per_npl-5101011.html,  nel quale si riporta la dichiarazione di tale Ministro: «Se applicassimo le regole europee troppo severamente, questo peserà sui bilanci delle banche che saranno nervose nel dilazionare il rimborso dei debiti», ricordando la necessità di consentire ad imprese e famiglie di avere accesso al  credito per «evitare una spirale» negativa.

24.  Cfr. l’art. 48 del nominato decreto ‘cura Italia’ nel quale si afferma: «si rileva l’esclusione da tali benefici per le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze improbabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 (c. 1, lett. g)».

25.  Cfr. l’editoriale intitolato Conte conferma: nuovo piano da €25 miliardi contro il coronavirus. I dettagli, visionabile su https://www.money.it/nuovo-decreto-25-miliardi-contro-coronavirus-dettagli

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