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La finanza UE al tempo del coronavirus

di - 31 Marzo 2020
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Sommario: 1. Un difficile banco di prova per l’UE ed il mondo: il coronavirus. – 2. Segue: le gravi implicazioni economiche e i presupposti per il loro superamento. – 3. Le difficoltà del settore bancario. – 4. Il nuovo assetto della supervisione europea: perplessità… – 5. Segue: … e rischi per la tenuta dell’Unione. – 6. Segue: … la modifica del MES. – 7. Cosa ha in serbo il futuro?

1. Funesto quanto non mai, violento come un ciclone si è abbattuto su noi tutti il coronavirus, seminando morte e determinando una tragica emergenza socio economica. Il bollettino di ‘guerra’, rilasciato quotidianamente dalle strutture ospedaliere, e i provvedimenti adottati dal Governo italiano (ai quali si stanno adeguando anche le autorità politiche degli altri Stati dell’Unione) ci rappresentano uno sconcertante scenario colmo di incognite e timori. La gravità e la rapida diffusione del contagio sottopongono a dura prova i sistemi sanitari (che evidenziano limiti arrivando vicini al collasso, come accade nella Regione Lombardia), inducendo la politica all’adozione di misure di significativa durezza, in quanto si sostanziano nella sospensione, quasi totale, del processo produttivo e nell’ingiunzione di misure restrittive della libertà personale.
I mass media offrono un’informazione che nel continuum reca aggiornamenti non solo in ordine alla diffusione in termini esponenziali della malattia, bensì alla configurazione di un quadro pressoché completo delle implicazioni negative a livello economico finanziario. La precipitosa corsa al ribasso delle ‘borse valori’ europee e di quella statunitense, le tristi (ma veritiere) previsioni della caduta del PIL negli stati colpiti dal virus delineano un quadro in cui pericolo, incertezza, preoccupazione caratterizzano il fil rouge che lega la comunità internazionale.
Viene comunque percepita, a livello generale, la sensazione che l’auspicata fine del contagio e il ritorno alla cd. normalità segneranno una svolta nella vita di noi tutti: è ormai comune la consapevolezza che cambieranno le forme di socializzazione, le metodologie lavorative, le programmazioni individuali e collettive. Con tutta probabilità si aprirà un’era caratterizzata da  speranze e sacrifici, quali in passato sono stati conosciuti e sperimentati da coloro che – come me – hanno avuto la ventura di vivere i difficili anni successivi alla conclusione del secondo conflitto mondiale.
2. In tale premessa, volendo soffermarmi sulla specifica tematica degli effetti del coronavirus sull’economia e sulla finanza locale e globale, il pensiero va alle modalità reattive dell’Europa e, in particolare, delle sue istituzioni di vertice, nonché degli altri esponenti del sistema globale di fronte all’evento in parola. Si individuano comportamenti dai quali è dato trarre alcune significative riflessioni con riguardo vuoi alla giustificata adozione di necessarie misure straordinarie per la salvaguardia della salute pubblica, vuoi al riscontro della mancanza di un’adeguata condivisione – e tanto meno solidarietà – tra paesi che, da oltre mezzo secolo, hanno deciso di avviare un percorso di integrazione economica, destinato a concludersi in un’unione politica.
I provvedimenti assunti dal Governo italiano – per quanto possano apparire decisamente onerosi per la popolazione improvvisamente costretta a mutare il tenore di vita – evidenziano una ratio di significativa importanza: mi riferisco all’esigenza di prendere decisioni di eccezionale gravità (a mia memoria sconosciute fino ad oggi) in presenza di situazioni nelle quali è messa in pericolo un bene reputato primario della Carta; donde l’indispensabile ricorso ad un ‘piglio autoritario’, capace di limitare il diritto costituzionalmente garantito della «libertà di circolazione» (art. 16 cost.)[1]. Va sottolineato che solo con il d.l. n. 19 del 25 marzo 2020[2] (o più precisamente con l’approvazione della sua legge di conversione) è stata data una puntuale copertura legislativa, ai fini del rispetto della riserva di legge prevista dalla Carta negli articoli relativi alla salvaguardia delle libertà, ad una serie di provvedimenti limitativi di queste ultime previsti nei vari d.p.c.m. emanati a partire dalla ‘proclamazione dello stato di emergenza’ (22 gennaio 2020),  i quali – a stretto rigore – in relazione al tenore del precedente d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 del 2020 avevano una copertura che poteva essere ritenuta non pienamente rispondente al ‘principio di precisione’[3].
Ciò posto, non è ravvisabile nella fattispecie una deviazione dai canoni tipicamente propri di ogni regime democratico, bensì una responsabile azione dell’autorità che, a seguito di un’accurata ponderazione degli interessi in campo, si è orientata necessariamente verso scelte alla cui adozione è legata la sopravvivenza stessa della popolazione[4].
Da qui l’inaccettabilità di critiche che lamentano la inadeguatezza dei provvedimenti sul coronavirus[5] ovvero considerano l’intervento di cui trattasi «troppo generico e sfornito di un adeguato supporto scientifico» in quanto l’azione della Pubblica Amministrazione, pur legittima in astratto, «potrebbe non esserlo in concreto, perché le peculiarità del caso specifico richiedono la applicazione del principio di proporzionalità»[6]. E’ qui il caso di ricordare che la proporzionalità, nel riferimento all’agere della Pubblica Amministrazione, è indicativa di una misura frutto di una «ponderazione» tra più interessi, tale da evitare che la discrezionalità tracimi nella sproporzione, nell’abnormità[7]. Ne consegue il raccordo tra proporzionalità e discrezionalità, il quale di certo viene meno allorché si versi in presenza di decisioni vincolate in concreto dallo stato di necessità determinato dalla situazione contingente che induce ad assumerle.
Sono facilmente intuibili le implicazioni economiche indotte dalla pandemia: tra queste denota specifica gravità la prospettiva di una rilevante recessione segnalata nelle sedi più diverse, la quale si tradurrà in un’inevitabile perdita di PIL inflitta al nostro Paese e agli altri Stati membri colpiti dal ‘contagio’. La chiusura delle filiere di produzione, unitamente al blocco di ogni attività del terziario, lasciano intravedere, infatti, una contrazione dell’offerta e della domanda la cui conseguenza sarà, per l’appunto, l’avvio di un processo recessivo.
Orbene, è convinzione di molti analisti e politici che per la soluzione delle problematiche conseguenti alla delineata realtà necessiti da parte dell’autorità politica analoga fermezza a quella mostrata negli interventi volti a contenere il diffondersi del contagio; donde l’autorevole suggerimento di «mobilitare completamente interi sistemi finanziari: mercati obbligazionari […] sistemi bancari […] immediatamente, evitando ritardi burocratici»[8]. In presenza di una crisi finanziaria destinata a espletare i suoi effetti negativi sull’economia reale, viene ravvisato indispensabile il ricorso ad un intervento salvifico della finanza, chiamata a svolgere un’azione di soccorso per superare la grave situazione indotta dal coronavirus.
Con specifico riguardo alle misure urgenti prese dal Governo italiano per fronteggiare l’emergenza economica causata dal coronavirus, rileva lo stretto legame esistente tra il superamento della emergenza sanitaria ed il «sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese», cui fa espresso riferimento il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, cd. cura Italia, contenente ‘misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19’. Con tale provvedimento, a fronte di un ampio intervento volto a rafforzare il sistema sanitario nazionale, se ne rinvengono altri finalizzati a contenere gli esiti negativi determinati dall’impatto della pandemia sul sistema produttivo.
Da qui la peculiarità dell’azione posta in essere dall’autorità politica che appare rivolta essenzialmente al sostegno dei lavoratori la cui occupazione è d’improvviso venuta meno; obiettivo perseguito finanziando gli ammortizzatori sociali (previo incremento dei cassaintegrati), sospendendo gli obblighi di versamento dei tributi, dei contributi, nonché di altri adempimenti fiscali, congelando le rate in scadenza, procedendo al riconoscimento di un assegno di sostentamento per tutte le tipologie di lavori autonomi. A ciò si aggiunga la previsione di ulteriori misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario volte a conferire un particolare supporto alle PMI (mi riferisco agli interventi del Fondo centrale di garanzia)[9].

Note

1.  Con il D.p.c.m. 4 marzo 2020, il Premier Conte ha sospeso attività scolastiche, manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura. Siamo in presenza di misure restrittive di alcune libertà dei cittadini, i quali stanno dando segnali di piena maturità con un’osservanza quasi totalitaria delle medesime.

2.  Tale d.l. per rendere più efficaci le misure sanitarie dovute alla diffusione del virus COVID -19 «definisce la cornice degli  interventi , in particolare sulla limitazione  degli spostamenti e sulle misure di quarantena che, su specifiche parti del territorio nazionale, o, se necessario, sulla totalità di esso possono essere adottati per periodi predeterminati, di durata non superiore a trenta giorni reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) e con la possibilità di variarne il carattere restrittivo secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus».

3.  Cfr. Gatta, Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare, visionabile su https://sistemapenale.it/it/opinioni/coronavisus-covid-19-diritti-liberta-fondamentali-diritto-penale-legalita, nel quale l’A. sostiene che è «lecito dubitare che …(il).. decreto-legge …(n. 6 del 2020,  convertito in l. 5 marzo 2020, n. 13) rappresenti effettivamente una valida base legale» in quanto la «natura “in bianco” dell’art. 2 del d.l. n. 6/2020…(rende)… quanto meno lecito dubitare della compatibilità di una simile disposizione con la riserva di legge che la Costituzione prevede quale condizione e garanzia per limitare l’esercizio di libertà fondamentali». Si veda, altresì, anche il saggio di Gatta intitolato Un rinnovato assetto del diritto dell’emergenza COVID-19, più aderente ai principi costituzionali, e un nuovo approccio al problema sanzionatorio: luci ed ombre nel d.l. 25 marzo 2020, n. 19, visionabile su https://sistemapenale.it/it/articolo/decreto-legge-19-del-2020-covid-19-coronavirus-sanzioni-illecito-amministrativo-reato-inosservanza-misure, nel quale si sottolinea «l’importanza del d.l. n. 19/2020 …(che)… all’art. 5, abrog(a) il d.l. n. 6/2020 (salvo alcune disposizioni di rilievo molto marginale), andando così a sostituire l’architrave della disciplina dell’emergenza», ora costruita in modalità maggiormente aderenti alle prescrizioni costituzionali.

4.    In tal senso le considerazioni di Azzariti riportate nell’editoriale intitolato Coronavirus, Azzariti: “Le misure sono costituzionali a patto che siano a tempo determinato”, visionabile su www.repubblica.it/politica/2020/03/08/news/ coronavirus_azzariti_le_misure_sono_costituzional_a_patto_che_siano_a_tempo_determinato_-250680089/

5.  Cfr. l’editoriale intitolato Lo sciacallaggio di Salvini sull’emergenza del coronavirus visionabile su www.ilfoglio.it/l-italia-vista-dagli-altri/2020/03/04/news/lo-sciacallaggio-di-salvini-sull-emergenza-del-coronavirus-305043.

6.  Cfr. al riguardo l’editoriale di Todero intitolato Il governo per contenere il coronavirus limita alcune libertà dei cittadini. Può farlo? visionabile su www.ilfoglio.it/politica/2020/03/05/news/il-governo-per-contenere-il-coronavirus-limita-alcune-liberta-dei-cittadini-puo-farlo-305169.

7.  Cfr. ampiamente sul punto Montedoro, Il giudice e l’economia, Roma, 2015, p. 226 ss; Troiano, Potere, tecnica e proporzione nel volume «il giudice e l’economia», in Riv. trim. dell’econ., 2015, p. 319 ss.

8.  Cfr. l’editoriale di Financial Times intitolato Draghi: we face a war against coronavirus and must mobilise accordingly | Free to read visionabile su https://www.ft.com/content/c6d2de3a-6ec5-11ea-89df-41bea055720b

9.  Cfr. Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 37, visionabile su http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/14324

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