Nota sulla Riforma del Meccanismo europeo di stabilita’- MES (ESM)

1. MES e FMI: un breve raffronto
Il dibattito sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilita’ mostra come la zona dell’euro continui a configurarsi piu’ come un’area di tassi di cambio fissi (ma irrevocabili), e meno come una potenziale entita’ di natura politica, con un sistema fiscale centralizzato e come tale emittente titoli di debito sovrano.
Mentre quest’ultima comporta un’unica politica macroeconomica e trasferimenti in caso di squilibri economici tra le sue parti componenti (le sue “regioni”), la prima richiede che i singoli paesi aderenti adottino politiche economiche coerenti col fine di mantenere quel tasso di cambio, e che esista un meccanismo idoneo ad assicurare tale coerenza.
Nel disegnare il sistema di Bretton Woods, caratterizzato da cambi (quasi) fissi, Keynes aveva proposto un sistema in cui i paesi aderenti adottassero politiche “simmetriche”, per mantenere la parità di cambio: espansive da parte dei paesi in surplus di bilancia dei pagamenti, e viceversa, e gli Accordi di B.W. crearono il FMI come meccanismo di aggiustamento di quelle politiche.
Il Fondo operò per facilitare l’aggiustamento dei paesi in deficit (il FMI avrebbe potuto accordare linee di credito a singoli paesi in caso di temporanei squilibri; variazioni di parità di cambio erano consentite in caso di “squilibrio fondamentale”). Tuttavia, non operò per esercitare pressioni di comportamento simmetrico sui paesi creditori. Il sistema di B.W. si rivelò malfunzionante quando il paese egemone, emittente moneta di riserva, gli S.U., non conformandosi al criterio della simmetria, contribuì a generare in altri paesi deflazione non adottando politiche espansive quando in surplus, e inflazione non adottando politiche restrittive quando in deficit. L’assenza di simmetria fu una delle cause del crollo del sistema.
Nell’area dell’euro, la moneta e la politica monetaria sono uniche, ma diverse – nazionali – sono le politiche fiscali. Gli squilibri più rilevanti entro l’area a moneta unica si manifestano, anziché’ in pressioni sul tasso di cambio, che è irrevocabile, nelle politiche fiscali. Gli aggiustamenti operano quindi sulle politiche fiscali – anziché’ sui cambi.
Nell’attuale cornice istituzionale, il Meccanismo-MES e’ lo strumento indispensabile per mantenere coerenti le politiche economiche dei paesi dell’area euro, cioè la sua stabilità: una sorta di assicurazione affinché’ tale stabilità sia mantenuta.
Gli aggiustamenti comportano per i paesi con alto debito politiche deflattive: “svalutazioni interne”; ma, come nel sistema di B.W., nessuna pressione esiste sul paese egemone per seguire politiche di bilancio espansive: assenza di “rivalutazioni interne”. Ciò va vantaggio della propria competitività esterna, la componente più dinamica della sua economia (di “Teutonic self-denial” parla Charles Goodhart).
Tornando al paragone col sistema di B.W.: similmente ad esso e nel quadro istituzionale generale dell’area dell’euro, manca nel Meccanismo il richiamo a un criterio di simmetria. Cosi’ come il Meccanismo prevede la concessione di credito ai paesi in difficolta’ di bilancio (vds sub 2), esso potrebbe prevedere che i paesi dell’area dell’euro in avanzo di bilancio – il paese egemone, in particolare – adottino politiche fiscali espansive, inflattive, onde stimolare la domanda interna dell’area euro. Si potrebbe argomentare che – così come il paese in disavanzo che chiede il prestito deve osservare parametri di contenimento del deficit e del debito rispetto al pil – ulteriori contributi al MES andrebbero versati ove l’avanzo di bilancio continuasse ad eccedere certe soglie, e ove il debito pubblico scendesse al di sotto di un certo rapporto col pil. Le potenzialità di intervento del MES a favore dei paesi in difficoltà ne risulterebbero aumentate. Ma l’ordoliberalismo tedesco (il debito come colpa, da espiare) è duro a cedere.

2. Le regole del MES
L’affidamento di potere decisorio in tema di prestiti al Consiglio di amministrazione del Meccanismo è opportunamente simile a quello affidato al Board of directors del FMI: lo scopo comune è quello di mantenere una distanza tra l’aspetto tecnico e la inevitabile pressione degli interessi politici nazionali.
Come nel caso del FMI, il Meccanismo e’ una forma di sostegno dei paesi aderenti all’euro in difficolta’ di bilancio, ma non li esime da condotte fiscali coerenti.
Il Meccanismo prevede la concessione ad essi di linee di credito. L’accesso a tale credito – traduco la nota esplicativa del MES – “sarà basato su criteri di eleggibilità’ e limitato ai paesi dove la situazione economica e finanziaria è fondamentalmente forte. Di regola, tali paesi devono rispettare criteri quantitativi e obbedire a condizioni qualitative fissate dalla sorveglianza U.E. Tali criteri includono un percorso biennale, precedente la richiesta di credito, di un deficit pubblico non eccedente il 3% del pil, un equilibrio strutturale al livello del – o sopra al – parametro minimo specifico di quel paese, un rapporto debito/pil sotto il 60% o una riduzione del differenziale rispetto al 60% nei precedenti due anni, a un tasso medio annuo di 1/20”. Sono anche richiesti un accesso ai mercati internazionali dei capitali a condizioni ragionevoli e una sostenibile posizione sull’estero. Il paese non deve inoltre attraversare eccessivi squilibri o gravi vulnerabilità’ del settore finanziario.
Una “lettera di intenti” del paese interessato a tale credito dovrà far posto a un più gravoso “Memorandum di Intesa”, ove la condizionalità’ del prestito rifletterà la gravità della debolezza.
Quanto alla possibilità di ristrutturazione – riduzione o rimodulazione delle scadenze – del debito pubblico del paese debitore, un argomento presentato da parte della stampa come controverso e “pericoloso”, occorre menzionare i punti 11 e 12 della Premessa al nuovo testo del Trattato sul Meccanismo. Il primo – c.d. Collective Action Clauses-CAC – prevede la possibilità che, col consenso qualificato di parte dei creditori, detentori di titoli pubblici, lo Stato debitore apporti cambiamenti alle clausole dei titoli stessi [ristrutturi il suo debito, ndr]. Il secondo prevede che in casi eccezionali, una forma adeguata e proporzionata di partecipazione del settore privato [alla ristrutturazione, ndr], in linea con la prassi del FMI, è presa in considerazione nei casi in cui il sostegno alla stabilità sia fornito in base a condizioni che assumono la forma di un programma di aggiustamento macroeconomico.
Vale la pena aggiungere che la norma del Meccanismo che prevede trasferimenti di risorse al Fondo di risoluzione unico operante nelle crisi bancarie non tocca le regole in vigore sul bail-in, che restano immutate: un altro punto di confusione nelle speculazioni di stampa.