T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, sent. n. 1595 del 7 febbraio 2019

Con la sentenza in oggetto, il Tar del Lazio ha chiarito che l’esonero dal contributo di costruzione riguarda sia gli impianti destinati all’autoconsumo che quelli destinati alla produzione di energia a fini di lucro. La finalità di incentivazione, infatti, è perseguibile sotto entrambe le forme, essendo indifferente, dal punto di vista del risparmio energetico dell’intera comunità, che gli utilizzatori finali producano da sé stessi ovvero acquistino l’energia dai produttori.

La sentenza è consultabile al seguente link:
https://www.giustiziaamministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201607597&nomeFile=201901595_01.html&subDir=Provvedimenti