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Energie rinnovabiliT.A.R. Lazio Roma, Sez. III Ter, sentenza 19 novembre 2018, n. 11153

di Osservatorio Energia - 23 Gennaio 2019
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Illegittima la stipula di convenzioni tra il GSE ed i produttori di energia quale “modalità” per la transizione dai certificati verdi alle tariffe incentivanti.

Con la sentenza del 19 novembre u.s., il Tar Lazio si è pronunciato sulla legittimità delle convenzioni stipulate dal GSE per il riconoscimento delle tariffe incentivanti sostitutive dei Certificati verdi, chiarendo come quello alle tariffe incentivanti è stato configurato, immediatamente, come un diritto già acquisito nel patrimonio dei produttori interessati, necessitante solo di concreta quantificazione.

Nel dettaglio, il giudice amministrativo ha rilevato che nessuna delle norme del d.lgs. n. 28 del 2011 e del d.m. 6 luglio 2012 prevede espressamente – quale “modalità” per la transizione dai certificati verdi alle tariffe incentivanti – la stipula di una convenzione tra il GSE e il produttore dell’energia, né tantomeno subordina l’erogazione delle nuove tariffe incentivanti ad un simile adempimento. Al contrario, il diritto ad ottenere quell’erogazione viene semplicemente “riconosciuto” dall’art. 19, comma 1, del d.m. 6 luglio 2012 previa applicazione di una formula matematica atta a calcolare l’incentivo sulla produzione netta incentivata.

Pertanto, in mancanza di normazione secondaria che imponga la stipula di una convenzione di diritto privato con il Gestore quale condizione necessaria per ottenere la suddetta “commutazione”, il GSE avrebbe agito in carenza di potere, avendo prescritto adempimenti che, in base alle norme primarie e secondarie prima ricordate, non sono previsti tra le “modalità” di commutazione.


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