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Energie rinnovabiliCorte di Giustizia Ue, sentenza del 4 ottobre 2018, causa C-242/17

di Osservatorio Energia - 22 Gennaio 2019
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Con la sentenza pubblicata il 4 ottobre 2018 (causa C-242/17), la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sulla questione sollevata dal Consiglio di Stato, affermando che – in mancanza di un’esplicita nozione di “operatore economico” contenuta nella direttiva 2009/28/CE – non è in contrasto con il diritto dell’Unione l’imposizione di un sistema nazionale di verifica della sostenibilità dei bioliquidi, secondo cui tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di consegna, anche quando si tratti di intermediari che non hanno la disponibilità fisica delle partite di bioliquidi, sono tenuti a rispettare gli obblighi di certificazione, di comunicazione e di informazione risultanti dal sistema stesso.

Sebbene, infatti, l’obbligo imposto dall’Italia agli intermediari limiti la libera circolazione delle merci (articolo 34 del TFUE), la Corte ha ritenuto che tale limitazione – volta a garantire la tracciabilità dei bioliquidi in tutta la filiera di distribuzione – sia compatibile con il diritto comunitario, in quanto giustificata da obiettivi di tutela dell’ambiente e di lotta contro le frodi.


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