Ancora su Riccardo Orestano

Con contributi così autorevoli alla riflessione (i presidenti Grossi e Casavola, i sei relatori a seguire), il mio compito da allieva, in questa mattinata, è piuttosto di testimonianza del ‘nostro’ Orestano.

Il professore, ritornato da Genova, iniziava il secondo anno romano. Studentessa (Storia e poi Diritto romano), laureanda, assistente, ne seguii l’insegnamento in questa Facoltà. Martedì giovedì e sabato, pochi o tanti i presenti Aula III, finché in essa si congedò “lasciando la cattedra” nel ’79. Lezioni tenute in piedi, a un angolo della cattedra, in ‘spezzato’ sportivo blu o grigio (lontana la formalità tradizionale dei colleghi), fra le dita una sigaretta: lo rivedo così.
Rispetto ai suoi scritti dalle suggestioni decantate nel più ricco impianto, l’impatto delle lezioni era diverso. Apriva squarci di conoscenza, ma soprattutto la nostra testa. Un dire lento e pensoso, la ricerca di una parola, lunghe pause anche per la immancabile sigaretta: l’antitesi, si direbbe, di rappresentazioni folgoranti. E invece si fissavano nella memoria senza che mutasse un vocabolo, quasi parole d’ordine per noi frequentanti.
I frequentanti coglievano il valore dato alla didattica, ne percepivano lo ‘stile’ («ritengo abbia importanza», scriverà, «non tanto ciò che si insegna ma come si insegna»). Il convincimento che non vi «può essere didattica che non sia al medesimo tempo attività di scienza» lo metteva in pratica lezione dopo lezione, con una ricerca senza fretta, prendendosi il tempo necessario. Uscivamo gratificati dal coinvolgimento in una continua scoperta: piccole o grandi conquiste di sapere, ma pure riconoscimento di ipotesi fallaci, di strade non praticabili.
In proposito, un flash. Corso ‘66-’67, “Origine e nozione del termine successio” (c’è l’amico Paolo Mari, dedicatosi a filologia e poi medioevo). Tutto regolare: Orestano proietta le fonti, le discute. «Stravagante» la conclusione: non ritiene i risultati «soddisfacenti», non ne farà oggetto d’esame. Grazie a un recente libro di Piero Fiorelli, Mari ricostruisce. Il CNR lavorava allora al progetto di un vocabolario storico della lingua giuridica; Fiorelli, che dirigeva la commissione, attribuisce «ideazione» e «iniziativa» a Orestano. Col corso sul lessico egli proponeva dunque, per «insopprimibile curiosità scientifica», un «approccio sperimentale e problematico» alla «lingua storica del diritto su cui stava muovendo i primi passi» e «in piena fase di sperimentazione» non trovò «strano» un «percorso di ricerca» incompiuto. Aggiungo io: dell’incompiutezza rese edotti (e ve li coinvolse) i suoi studenti.

Sempre in quel periodo ascoltai Orestano farci parte del significato più generale che dava all’insegnamento universitario: «una sorta di premessa» (nulla di definitivo, dunque) «che ponga i giovani nella condizione di operare le proprie scelte in piena libertà e con la consapevolezza della propria responsabilità». Trascrissi le sue parole e me le sono portate dietro per tutti questi anni.
Libertà, consapevolezza, responsabilità. Per lui, tre capisaldi. Vi incise non poco il suo internamento in Germania, ufficiale italiano che rifiutava l’adesione a Salò.
E in tanti – non solo accademici – ne hanno avvertito e qualificato liberatorio il pensiero.

La sua ricerca sorpassa confini disciplinari. «Ha avuto il maggior ascolto fra i cultori del diritto positivo», che alle sue sollecitazioni hanno «risposto e corrisposto» (così Grossi). Entra nel bagaglio della più avvertita giuspositivistica: suoi lavori vengono inseriti in un’antologia di diritto privato, compongono il programma in un corso di diritto civile, sono usati in più d’una sede per la formazione pubblicistica avanzata. A sé, il dialogo con Satta e con Giannini. Cito solo quanto il primo trae da Orestano intorno a concetti «a cui abbiamo affidato il nostro destino»: la storia aiuta a «dileguar[n]e i fantasmi», trattati, «magari da secoli, come realtà».
La capacità di interazione con i giuspositivisti rimane un suo ‘segreto’. Con frustrazione ne facciamo carico ai mancati interlocutori. Ma da romanisti sappiamo quali problemi via via li impegnano? Forse a mancare è quello che Orestano dice di se stesso: come di «un romanista che si è “dovuto” occupare di diritto moderno». È anche questa sua urgenza a catturare l’interesse de ‘gli altri’.

L’accoglienza extradisciplinare porta a consacrare Orestano giurista, più che connotarlo romanista. Vuol essere riconoscimento massimo (tentazione che ho avuto anch’io), ma occulta un fraintendimento. Certo, Orestano è giurista ma proprio in quanto romanista. Rovesciare l’immagine implica sottovalutazione di quegli studi. Di un grande civilista si direbbe prima di tutto che è giurista?
Sul punto, Rescigno, senza incertezze. «Orestano era un romanista»: «per l’interesse prevalente, la prospettiva dalla quale ci offre pagine preziosissime per tutti i nostri campi di ricerca». In confronto ai «romanisti-civilisti» – vòlti a contributi di diritto vigente anche con «apporti notevoli» – hanno dato «assai di più» i romanisti come Orestano, «legati al mondo in cui si erano formati». Da lui, afferma, «abbiamo ricevuto una lezione» che, «senza trascurare il diritto […] vigente» di «nostra prevalente vocazione», era « t u t t a una lezione del romanista», «cosciente del senso» di quanto «ci trasmetteva».

Alla incursione nel passato accompagno due notazioni sul pensiero di Orestano oggi.
La prima. Spesso sembra d’obbligo valutare in prospettiva se uno studioso abbia sviluppato la propria riflessione sino in fondo. Mi diverte immaginare Orestano interrogato in proposito: negherebbe di esserci riuscito, addurrebbe la sua teoria delle bretelle. Fuor di metafora, i condizionamenti, con il peso, la resistenza della propria formazione. Bretelle impigliate in una storia personale e collettiva: creano un limite; non fanno cogliere risultati  impliciti nelle conquiste effettuate; possono perfino riportare indietro. Aggiungeva che i passi mancati di ciascuno li avrebbe recuperati qualcun altro, procedendo fino a subire a propria volta l’arresto. Un cammino incessante di generazioni al lavoro.
La seconda. Altra valutazione quasi d’obbligo: se a distanza di tempo l’insegnamento di uno studioso risulti datato. Nel nostro caso (ed è cambiato il secolo), la storicità così introiettata da apparire scontata, banale. Lo nega Azzariti, a inizio 2000: la «consapevolezza del relativismo storico» è «prospettiva» ancora «in controtendenza». Più sfumato, nel ’77, Tarello, a difesa della novità di Orestano: anche se a giuristi successivi possano apparire «ovvii» i «rifiuti» di dottrine consolidate, sono «stati resi ovvii appunto […] dallo storico successo di atteggiamenti culturali» come i suoi, «ancora isolati nell’immediato dopoguerra, ed accanitamente avversati».
Peraltro, posizioni superate in quanto divenute di tutti sarebbero già un buon risultato. Orestano, nella consapevolezza storicista che si era venuto conquistando, non mirava a un ‘pensiero eterno’. Perfino della amata esperienza giuridica avverte «giorno verrà che non se ne parlerà più».
Debbo però rilevare – sommessamente e per la mia disciplina – che a oggi è dubbio un comune sentire della storicità. Riprendo de Marini Avonzo su Satta: se si possa «riconoscere nel lavoro dei giovani e giovanissimi studiosi» la «lezione» del maestro. Non è sicura che «la lotta contro il formalismo e il concettualismo giuridico sia stata […] vincente». Anziché un «nuovo modello di analisi giuridica non dommatica», si trova «molto spesso», proposta quale «rinnovamento metodologico», una «ricerca multiforme» «lontana dalla tradizione normativistica» solo «per mancanza di rigore scientifico». Senza arrivare al suo desolato «purtroppo mi sembra […] rimasto poco», anche in ricerche romanistiche pur valide e serie la storicità risulta più di forma che di sostanza. Il rifiuto del dogmatismo non sempre ha applicazione concreta. Così, manca il dovuto impegno a saper riconoscere l’esistenza, anche in un medesimo momento storico, di «molteplicità di soluzioni diverse», di «pluralità di concezioni». Prevale anzi una «tentazione» ordinante da cui guardarsi, «unificare sotto categorie predeterminate la molteplicità eterogenea dei dati storici». Invocare sciagurate necessità concorsuali (circolano ancora frusti richiami al sistema, alla intrinseca superiorità di tematiche privatistiche) non conforta: sarebbe proprio la romanistica in sé a non avere appreso, a non volere apprendere. Verrebbe da consigliare terapie d’urto: che so, un capitolo di Fatti di normazione, un paragrafo di Appello civile, “quanto basta” di Potere normativo, una robusta dose di Persone giuridiche (magari contro il ricorrente virus dello Stato romano da Romolo a Giustiniano).

Chiudo, su una constatazione e con una “modesta proposta”.
I giovani e giovanissimi studiosi temo abbiano perso contatto con i libri di Orestano.
Intanto, non li hanno studiati: perché non vengono più insegnati. Un’unica materia di base, la semplificazione dei testi correlata ai crediti ne rendono difficile l’adozione. Con la soppressione in quasi tutte le università di Diritto romano corso di approfondimento, la Introduzione 1987 – il Mulino si era fatto una festa della realizzazione a stampa, perseguita dai propri inizi – è scomparsa in pochi anni.
Forse quei libri neanche li hanno letti. Né manuali né novità, sono reperibili solo in biblioteche universitarie. A un controllo con gli editori, tutti fuori catalogo. Se Giappichelli conserva ancora, ma nei magazzini, quattro o cinque copie di un paio di monografie, al Mulino non resta più nulla.
E allora la proposta, ottimistica.
L’Introduzione 1961 e l’Introduzione 1987 – osservava Crifò – più che due edizioni sono libri diversi e il più recente «non sostituisce» il più vecchio. Con atto di coraggio, perché non recuperarne almeno uno? Perché non dare nuova circolazione, con le veloci tecniche editoriali, a quello su cui si erano formate generazioni di studenti e di studiosi?
In somma: ricordare, ripensare, ‘rilanciare’ Orestano.

Scarica la locandina del convegno

* Intervento al convegno Riccardo Orestano e la storicità del pensiero giuridico, 15 ottobre 2018, Università di Roma Sapienza. Per gli atti di prossima pubblicazione in Bullettino Istituto di Diritto Romano, il testo verrà corredato dell’apparato di riferimenti.