Il Tar, su ricorso proposto da Edison, ha disposto l’annullamento delle delibere impugnate nella parte in cui prevedono che per unità di produzione di cogenerazione, ai fini del riconoscimento dei benefici e degli incentivi previsti, si intende un’unità di produzione di alto rendimento, per la quale l’energia prodotta mediante cogenerazione risulti superiore o pari alla metà della produzione totale lorda.
Tale previsione è stata ritenuta in contrasto con la ratio della normativa in materia, che è quella di incentivare e privilegiare l’utilizzo dell’energia prodotta mediante impianti, come quelli di cogenerazione, che consentano un risparmio di energia primaria e la conseguente riduzione delle emissioni.