Tar Lombardia (Milano), III, sentenza del 18 luglio 2018, n. 1741
Il Tar, su ricorso proposto da Edison, ha disposto l’annullamento delle delibere impugnate nella parte in cui prevedono che per unità di produzione di cogenerazione, ai fini del riconoscimento dei benefici e degli incentivi previsti, si intende un’unità di produzione di alto rendimento, per la quale l’energia prodotta mediante cogenerazione risulti superiore o pari alla metà della produzione totale lorda.
Tale previsione è stata ritenuta in contrasto con la ratio della normativa in materia, che è quella di incentivare e privilegiare l’utilizzo dell’energia prodotta mediante impianti, come quelli di cogenerazione, che consentano un risparmio di energia primaria e la conseguente riduzione delle emissioni.