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TAR Piemonte, sez. II,  15 marzo 2018, n. 318

di Osservatorio Energia - 11 Luglio 2018
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Il TAR di Torino ha rimesso alla Corte di giustizia alcune  questioni pregiudiziali sull’utilizzo di biomasse quali combustibile. Fra l’altro, il TAR interroga la Corte circa la compatibilità con il diritto dell’Unione europea  di una normativa nazionale che imponga di considerare rifiuto, anche nell’ambito di un procedimento di autorizzazione di una centrale alimentata a biomasse, un bioliquido che abbia le caratteristiche tecniche di biocombustibile e che si intenda utilizzarlo come combustibile – nonostante sia riconosciuta idonea alla commercializzazione per la produzione di biodisel e sia oggetto di una specifica richiesta di acquisto per un impiego produttivo – in ragione del mancato espresso inserimento della biomassa nell’elenco dei combustibili allegato al Codice dell’ambiente, senza che nel procedimento di autorizzazione dell’impianto alimentato a biomassa sia prevista una valutazione del prodotto.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzey/~edisp/jnh3x6m3xmhkyebaqx3z2ml5wy.html


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