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Energia elettricaCons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2018, n. 1874

di Osservatorio Energia - 11 Luglio 2018
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Il Consiglio di Stato, confermando quanto già rilevato dal Tar Lombardia, ha riconosciuto l’illegittimità del diverso trattamento, in termini di agevolazioni sugli oneri di sistema, riservato dalla delibera dell’AEEGSI n. 539/2015 agli energivori connessi a Reti Interne di Utenza (RIU) rispetto agli altri energivori che prelevano energia direttamente dalla rete pubblica. La suddetta delibera, infatti, soltanto per gli energivori inclusi in RIU riconosceva i relativi benefici a consuntivo e non via anticipata.

Secondo il Consiglio di Stato le “modalità di prelevamento dell’energia elettrica e della esazione degli oneri generali di sistema non costituisce un criterio sufficiente per giustificare secondo ragionevolezza una disciplina differenziata in danno delle c. d. “energivore” che prelevano energia da una RIU”.

Inoltre, tale differenziazione tra imprese energivore “nemmeno appare rispettosa del principio di concorrenza e di non discriminazione tra operatori, vista l’insussistenza di una valida e oggettiva ragione che possa giustificare un difforme trattamento fondato soltanto sulla modalità di acquisizione dell’energia utilizzata”.

L’ARERA dovrà ora recepire gli effetti di questa sentenza nella regolazione corrispondente.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=PVEZZAYBWKWSRD5RCKM6NRTQKU&q=


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