CGUE, Sentenza 7 marzo 2018 (C-31/17)
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione obbligatoria prevista dalla disposizione in parola si applica ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati per la produzione combinata della medesima e di calore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva di cui trattasi.