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L’orologio a cucù

di - 14 Maggio 2018
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Un severo monito, in questo senso, è arrivato nel 2017, quindi freschissimo, dalla Corte dei Conti, con un rapporto che copre il periodo 1996-2003-2016 e che riguarda giustappunto una indagine “sulla dismissione e la permuta di immobili in uso all’Amministrazione della Difesa”.
Più che severo, il documento è impietoso e ripercorre il poco edificante iter degli interventi legislativi che si sono succeduti dal ’96 in poi sulla materia e, soprattutto, i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.

In sostanza:

  • il patrimonio (disponibile) della Difesa consta di 6700 immobili;
  • solo su 1800 si sono svolte attività a vario titolo riguardanti possibili azioni di dismissione;
  • le alienazioni effettuate sono state 191, di cui 172 vendite e 19 permute;
  • tutta questa attività ha finora fruttato 205 milioni (sensibilmente meno di quello che una nota squadra di calcio inglese ha valutato proprio in questi giorni essere il prezzo a cui è disposta a cedere un solo, altrettanto noto, giocatore di calcio di origini mediorientali, acquistato l’anno scorso da una squadra italiana);
  • poi c’è l’attività concertata tra Ministero della Difesa e Agenzia del Demanio: nel 2007 l’Agenzia è entrata in possesso dalla Difesa di 418 immobili. Di tali immobili, un decimo ha concluso l’iter di valorizzazione e 97 sono stati alienati con proventi di poco superiori alla solita valutazione per il solito calciatore. Il tutto, naturalmente, impegnando per questo strabiliante risultato economico ingenti risorse umane e relativi beni strumentali, trasferte, avvocati, ecc..ecc…
  • naturalmente non potevano mancare, in tutti questi anni di sviluppo efficace delle attività, innumerevoli interventi legislativi, solleciti a smentire, rimodulare, ingarbugliare il quadro normativo precedente e obbligando le cospicue risorse umane impegnate sul programma a rivedere tutto l’apparato delle procedure avviate per adeguarsi alle nuove disposizioni;
  • in questo lungo periodo l’obiettivo prefissato è stato conseguito più o meno per il 25% dal punto di vista numerico, cioè facendo riferimento ai 6700 immobili di partenza;
  • molto più critico è il risultato finanziario, pari a circa il 12,5% rispetto al risultato atteso. La causa di ciò, pare, è abbastanza grottesca, ma perfettamente in linea con il “modo” di lavorare della PA: le stime iniziali erano decisamente sopravvalutate e quindi era sbagliato il metodo della stima. La notizia si commenta da sé.

Inutile dire che chi volesse approfondire il rosario delle leggi che si è sgranato dal 1996 ad oggi sul tema si troverebbe di fronte ad un compito tanto ingrato quanto scoraggiante. La Corte dei Conti, sempre nella stessa Relazione del 2017, ci ha meritoriamente provato (nell’Allegato 1 alla stessa) ed ha sentenziato che buona parte del sostanziale fallimento del processo di dismissione/valorizzazione è frutto prevalentemente proprio del garbuglio inestricabile dei provvedimenti legislativi che hanno provocato una confusione indescrivibile tra gli stessi enti delegati a sviluppare il processo di valorizzazione (Ministero della Difesa e Agenzia del Demanio), attribuendo e successivamente revocando e poi di nuovo riattribuendo poteri programmatori ed attuativi e cambiando in continuazione il “pannello degli strumenti” con cui dare attuazione al processo (concessioni, aste, permute, fondi immobiliari, ecc.). Spesso poi tali conflitti di competenze e di scarso coordinamento tra i due enti, abbinati ad una scarsissima conoscenza della materia urbanistica e procedimentale, sono andati in rotta di collisione con i poteri tradizionali attribuiti agli enti locali in tema di governance territoriale ed urbanistica, provocando, giustamente, il rigetto in sede amministrativa dei provvedimenti adottati, e quindi il blocco delle attività.

Solo a titolo enciclopedico (entrare nel merito di ogni singolo provvedimento richiederebbe probabilmente non un articolo, ma un volume intero, quanto inutile), di seguito si fornisce una sintesi cronologica del lavoro di analisi normativa effettuato dalla Corte dei Conti:

  • 1996, art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre, misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Fa il suo esordio il tema del patrimonio immobiliare del Ministero della Difesa, parlando di alienazioni, valorizzazioni, permute e gestioni;
  • 1998, art. 44 della legge n. 448 del 23 dicembre, misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
  • 2000, art. 43 della legge n.388 del 23 dicembre, finanziaria 2001;
  • 2003, art. 27 della legge n. 326 del 24 novembre, disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici. Debuttano l’intesa ed il coordinamento con l’Agenzia del Demanio da parte del Ministero della Difesa;
  • 2006, art. 1 (comma 263) della legge 296 del 27 dicembre, finanziaria 2007. Aumentano le competenze dell’Agenzia del Demanio;
  • 2008, art. 14 bis della legge n. 133 del 6 agosto, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Si introduce il concetto dei fondi e si incrementa la necessità di coordinamento tra Ministero della Difesa ed agenzia del Demanio;
  • 2009, art. 1 (commi da 189 a 194) della legge n. 191 del 23 dicembre, finanziaria 2010. Si promuove la costituzione di fondi di investimento immobiliare;
  • 2010, articoli 307 e 314 del Dlgs n. 66 del 15 marzo, Codice dell’Ordinamento Militare. Si riparla di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale della Difesa e di trasferimento al Demanio;

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