Tar Lazio, Sez. III ter, 2 febbraio 2018, n. 1317

Certificati bianchi per l’installazione di impianti di riscaldamento a biomassa in serre agricole (scheda 40E): per il Tar Lazio fa fede la scheda standard nonostante il rischio di sovraincentivazione dell’intervento.

Il numero di Certificati Bianchi conseguibili attraverso interventi di efficientamento energetico standardizzati prescinde dall’effettivo risparmio realizzato.
È quanto ha stabilito il Tar Lazio in una serie di sentenze, tra cui la n. 1317 del 2 febbraio 2018, con le quali ha accolto i ricorsi proposti da un gruppo di società di servizi energetici ed aziende agricole avverso il parziale diniego opposto dal GSE alle loro Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) dei risparmi presentate sulla base della scheda standard 40E, ovvero per interventi di installazione di impianti di riscaldamento a biomassa in serre agricole.
Il Gestore, infatti, accertato che tale tipologia di intervento genera un risparmio effettivo di energia circa il 200% inferiore rispetto a quello risultante dall’impiego della scheda, aveva riconosciuto alle ricorrenti un numero di Certificati Bianchi inferiore a quello richiesto, al fine di scongiurare una manifesta sovraincentivazione degli interventi.
Tuttavia, secondo il Tar, il GSE sarebbe incorso in errore, avendo attribuito rilievo ad un elemento, quale il “fabbisogno termico effettivo” della struttura, non previsto dalla disciplina di riferimento e, addirittura, in contrasto con il metodo di valutazione standardizzato. In sostanza, il Gestore avrebbe disapplicato la lex specialis dell’incentivazione, disattendendone la finalità che sarebbe quella di “favorire tout court la realizzazione degli interventi oggetto delle schede standardizzate”.

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