Con la sentenza in epigrafe, il Collegio campano, richiamando l’orientamento giurisprudenziale in tema di ambito di applicazione dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, ha statuito che per la realizzazione degli impianti c.d. minieolici è applicabile la procedura di autorizzazione semplificata prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 e non anche la disciplina dettata dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dalle Linee-guida che ne costituiscono l’applicazione. Secondo il giudice di prima cure, infatti, l’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, considerata la formulazione di tipo esaustivo e sostitutivo con la quale disciplina il procedimento semplificato per la realizzazione degli impianti c.d. minieolici rispetto alle previsioni dettate dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, sembra, dunque, dettare un regime autonomo che non richiama l’applicazione delle Linee-guida ministeriali. Del resto, precisa il TAR, “le disposizioni delle Linee-guida si applicano al solo procedimento di autorizzazione unica, in applicazione di un evidente criterio di proporzionalità, peraltro espressamente richiamato dall’art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2011 che codifica i ‘principi’ di disciplina delle autorizzazioni e procedure amministrative”.