Ministero dell’Ambiente, circolare 28 febbraio 2018, n. 3216
In una circolare, la Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento il MIUR ha chiarito che – in seguito alla modifica dell’art. 237-nonies del Codice dell’Ambiente – il rispetto dei valori limite di emissione per il carbonio organico totale e per il monossido di carbonio rappresenta una misura cautelativa che deve essere assicurata esclusivamente dagli impianti di coincenerimento per i quali l’autorità competente ha previsto l’applicazione di prescrizioni gestionali specifiche.
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/circolare_3216_RIN_28_02_2018.pdf