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Energia elettricaCorte di giustizia, sentenza 28 febbraio 2018

di Osservatorio Energia - 17 Aprile 2018
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Rispondendo alle questioni pregiudiziali presentate dal giudice del rinvio italiano (TAR Marche) la Corte di giustizia ha statuito che, qualora un progetto di potenziamento di un impianto per la produzione di energia elettrica non sia stato sottoposto a una verifica preliminare di assoggettabilità a VIA ai sensi di disposizioni nazionali successivamente dichiarate incompatibili con la direttiva 2011/92 quanto a tale aspetto, il diritto europeo prescrive che gli Stati membri eliminino le conseguenze illecite di detta violazione.
Inoltre, secondo la Corte di Lussemburgo, il diritto europeo non osta a che tale impianto formi oggetto, dopo la realizzazione di tale progetto, di una nuova procedura di valutazione da parte delle autorità competenti al fine di verificare la conformità ai requisiti di tale direttiva e, eventualmente, di sottoporlo a VIA, purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non forniscano agli interessati il motivo di eludere le norme di diritto dell’Unione.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0117&rid=8


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