Corte di giustizia, conclusioni dell’Avvocato generale 22 febbraio 2018

Come noto, dal 1° settembre 2014, su tutti gli aspirapolvere venduti in Europa deve essere apposta un’etichetta energetica secondo le modalità precisate dalla Commissione nel regolamento delegato (UE) n. 665/2013, che integra la direttiva sull’etichettatura energetica. Nello specifico, l’etichettatura ha lo scopo di informare i consumatori sul livello di efficienza energetica dell’aspirapolvere.

In una controversia pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, l’avvocato generale rileva che per quanto riguarda il formato e il contenuto dell’etichetta energetica, il predetto regolamento non fornisce alcun margine di manovra ai produttori e ai rivenditori.

Pertanto, questi ultimi non possono specificare le condizioni in cui sono state eseguite le prove che hanno determinato la classificazione energetica.

In aggiunta, l’avvocato generale precisa che il richiamato regolamento osta all’utilizzo di etichette aggiuntive che riproducano o specifichino le informazioni che figurano sull’etichetta energetica.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CC0632&rid=1