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Brexit: Che cosa e Perché?

di e - 12 Gennaio 2018
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Traduzione di Filippo Satta e Pierluigi Ciocca

Introduzione
Il voto per Brexit è a volte descritto come se significasse che la Gran Bretagna “sta lasciando l’Europa”. Questa descrizione è senza senso. La Gran Bretagna è indissolubilmente parte dell’Europa, per la geografia, la storia, il linguaggio e la cultura. Ciò da cui la Gran Bretagna ha votato di uscire era l’Unione Europea, un corpo che contiene alcune parti di Europa e che aspira a comprendere anche alcuni Paesi, che i geografi, di norma, non considererebbero in alcun modo parte dell’Europa.
In questo saggio noi discutiamo alcuni fattori che possono aver influenzato quel voto. Con questo, noi decisamente intendiamo dire che non discuteremo motivi individuali. Seguiremo la Regina Elisabetta I che, poco dopo essere salita al trono di Inghilterra (la Scozia non faceva parte dell’Unione), aveva pubblicato un nuovo libro di preghiere. La regina desiderava che tutti i suoi sudditi usassero quel libro di preghiere, ma al tempo stesso voleva lasciarne l’interpretazione alle singole persone. Le sue parole erano “Non ho alcun desiderio di mettere finestre nelle anime degli uomini”. A nostro avviso, tutti coloro che partecipano alle discussioni sulla Brexit dovrebbero seguire questo indirizzo. Ma è decisamente significativo riflettere sul perché con il tempo è cresciuta l’insoddisfazione sulla partecipazione della Gran Bretagna all’Unione Europea, che ha condotto prima al referendum e poi al suo risultato.
Sotto certi profili c’è incompatibilità tra le prospettive inglesi ed europee. Le radici filosofiche e giuridiche e le tradizioni britanniche sono diverse da quelle che ricorrono nel continente europeo. La conseguenza di queste diverse radici e tradizioni è che la Gran Bretagna è incline all’apertura, alla flessibilità ed all’at- tenzione per l’individuo, mentre in Europa si tende, all’opposto, a minore apertura, inflessibilità e maggiore attenzione per lo Stato. Queste differenze non posero particolari problemi quando la Gran Bretagna aderì a quello che essa considerava un Mercato Comune, volto a promuovere i commerci. Ma difficoltà cominciarono ad emergere quando materie come legislazione, regolazione, commercio vennero investite dai passi verso una sempre maggiore integrazione dell’Unione Europea.
Le diverse tradizioni hanno condotto a diversi modelli economici. Quello della Gran Bretagna è orientato al libero commercio, alla globalizzazione, a minore regolazione. Il modello europeo è orientato verso uno Stato più grande, maggiore regolazione e più vasta protezione.
In questo breve scritto consideriamo quattro materie, tutte chiaramente parte della storia britannica, che hanno reso la Gran Bretagna un membro scomodo per l’Unione Europea: scomodo ora come ora, ma sempre più, se i suoi orientamenti costituzionali dovessero essere confermati. Le quattro materie sono diritto, regolazione, commercio, e disponibilità all’immigrazione. Esse verranno discusse in questo ordine.
Diritto
I sistemi giuridici della Gran Bretagna e dell’Europa sono radicalmente diversi. Si noti la parola “sistemi”. Noi non intendiamo dire che singoli leggi siano diverse. Che gli inglesi guidino a sinistra e la maggior parte dell’Europa a destra non è né risultato né esempio di differenze nella struttura giuridica. La Gran Bretagna ha un diritto detto common law; l’Europa continentale il Diritto Romano (a volte chiamato anche Diritto Civile.
Una sintesi, certamente semplificata, ma ciò nondimeno fondamentalmente accurata, dei termini in cui Common Law e Civil law divergono, è la seguente. In un sistema di common law chiunque può fare ciò che vuole, finché non sia proibito. In un sistema di diritto Romano voi potete fare qualsiasi cosa vogliate, finché ciò è permesso.
Queste differenze incorporano le concezioni dell’individuo tracciate sopra, e conducono anche a concezioni completamente diverse del ruolo dello stato. Nella filosofia sottesa al common law la funzione dello stato è offrire il contesto che consenta agli individui di fare ciò che vogliono per curare i loro interessi, vincolati solo da proibizioni che prevengano azioni dannose a terzi. Lo stato è un stato permissivo. Secondo la filosofia del diritto romano lo stato sceglie per il cittadino ed offre un insieme di ciò che è considerato desiderabile, da cui i cittadini possono a propria volta scegliere. La prima concezione può condurre ad un piccolo stato, mentre l’altra in generale non può.
Il diritto Romano, dall’Imperatore Giustiniano alla sua forma moderna, il Codice Napoleonico, applica immutabili principi generali. Il Common Law mira a risultati pratici; nei fatti, i giudici muovono dal trovare una soluzione per poi cercarne la giustificazione. Come ha scritto Oliver Wendell Holmes, il notissimo giurista americano a lungo membro della Corte Suprema Americana (dal 1902 al 1932), “la vita del Common Law non è stata logica; è stata esperienza”.
Questa fondamentale differenza ha avuto un effetto graduale finche è stato impossibile ignorarla.

Regolazione
Per coloro che in economia sono inclini a favorire soluzioni di mercato, il principio guida in ordine alla regolazione è concorrenza, quando possibile, regolazione, quando necessario. L’accento è posto sulla regolazione come tassa sull’attività. Essa riduce il prodotto totale. Viceversa, per chi pensa che il fallimento di mercato sia diffuso c’è un più ampio ruolo per lo stato, occorre più regolazione. (Per molti il fallimento del governo sembra non esistere). E dalla nostra sintetica rappresentazione della differenza nelle strutture giuridiche discende che nel modello europeo la regolazione è sempre più estensiva e dettagliata. Ancor peggio da un punto di vista pratico è che le grandi burocrazie necessarie a precisare le prescrizioni regolatorie – come il fondamento di diritto romano richiede – sfornano regolazione sempre crescente.
Nel modello di Common Law la regolazione è vista come un peso che come minimo richiede attento controllo con la prospettiva di ridurla dovunque sia possibile.
Un esempio viene dalle leggi che governano le relazioni tra datore di lavoro e lavoratore. Quando le leggi per disciplinare la sicurezza dei lavoratori in un ampio spettro di industrie vennero proposte e poi approvate, un dirigente sindacale, Frank Chappell, del sindacato elettrici, reagì. Reagi non perché non avesse a cuore la sicurezza dei membri della sua associazione, ma piuttosto perché nella sua visione la normativa esistente era migliore. Prescriveva un generale “dovere di attenzione” e questo, egli riteneva, consentiva alle pratiche lavorative di adattarsi in modo da essere sicure in diverse e mutevoli situazioni.
L’eccesso di norme dettagliate non garantisce buoni risultati. Ciò è chiaro da tempo. Per citare lo storico romano Tacito,”corruptissima republica plurimae leges” (le repubbliche più corrotte hanno la maggiore quantità di leggi: Tacito, Annali)

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