Ripetere a memoria: la cancellazione della causa dal ruolo nel processo amministrativo

Profili introduttivi

Il tema della richiesta congiunta di rinvio dell’udienza e della cancellazione della causa dal ruolo nel processo amministrativo non è stato oggetto di trattazioni dedicate[1]. Tuttavia merita una qualche attenzione, anche perché il tema di fondo coinvolto è il potere dispositivo, in particolare relativamente ai suoi confini[2].
L’istituto non è mai stato disciplinato, né prima né dopo l’avvento del codice del processo amministrativo. Tuttavia esso viene periodicamente posto in questione[3].
La cancellazione della causa dal ruolo (si intende dell’udienza) nel processo amministrativo viene disposta dal giudice, se non si è in grado di definire quanto tempo sarà necessario per lo svolgimento delle attività: esso può essere disposto per esigenze amministrative, es. possibilità di definizione stragiudiziale della controversia[4]; ovvero per esigenze processuali, es. soluzione di questioni connesse anche se non strettamente pregiudiziali esposte in altre cause. In questo caso si impone una nuova domanda di fissazione d’udienza.

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Note

1.  Intervento al convegno Poteri dei giudici e poteri delle parti nei processi sull’attività amministrativa. Dall’unificazione al codice, Bari Polignano, 21-22 settembre 2015.

2.  Sul principio dispositivo si rinvia a G. DE GIORGI CEZZI, Interessi sostanziali, parti e giudice amministrativo, Dir. Amm., 2013, 401. Sul tema, V. CAIANIELLO, Cancellazione della causa dal ruolo (diritto processuale amministrativo), in Enc. Giur. Trec., V, Roma, 1988; di recente, si v. M. DIDONNA, La cancellazione della causa dal ruolo nel processo amministrativo (giurisprudenza, mito e diritto positivo), giustamm.it, 2/2016.

3.  Cons. Stato sez. IV, 23/06/2015, n. 3162: La cancellazione della causa dal ruolo disposta in pubblica udienza non necessita di successivo formale provvedimento del Collegio; se richiesta dalla parte in udienza deve ritenersi che il provvedimento che l’ha disposta sia stato adottato nella medesima udienza, ancorché non sia stata verbalizzata tale cancellazione, e, proprio perché conforme a quanto domandato, non necessita né di sintetica motivazione, né di apposita comunicazione alle parti.

4.  Cons. Stato sez. VI, 12/11/2014, n. 5560: La cancellazione della causa dal ruolo disposta dal Tribunale amministrativo regionale, fa di nuovo nascere in capo alla parte l’onere di presentare una nuova istanza di fissazione dell’udienza o, comunque, un atto di impulso processuale. Prima del codice: Cons. Stato, sez. V, 22/02/2010, n. 1032. Sul tema si v. in particolare M. P. FUIANO, La cancellazione della causa dal ruolo tra libertà e autoritarismo, Cass., sez. I civ., 28.7.2000, n. 9906, Foro it., 2001, I, 2938.