Corte di giustizia, sentenza 13 luglio 2017

Secondo la Corte, il diritto europeo non osta a una normativa nazionale che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui è stato generato l’inquinamento illecito, un’altra categoria di persone solidamente responsabili di un tale danno ambientale, vale a dire i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato, purché tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell’Unione, nonché ad ogni disposizione pertinente dei Trattati europei e degli atti di diritto derivato dell’Unione.

In aggiunta il giudice europeo ha statuito che l’articolo 16 della direttiva 2004/35 e l’articolo 193 TFUE non ostano a una normativa nazionale in virtù della quale non solo i proprietari di fondi sui quali è stato generato un inquinamento illecito rispondono in solido, con gli utilizzatori di tali fondi, di tale danno ambientale, ma nei loro confronti può anche essere irrogata un’ammenda dall’autorità nazionale competente.

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0129&rid=42