Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

 

A proposito dell’effettività della Conferenza di Servizi. Il caso dello stadio della A.S. Roma.

di - 2 Ottobre 2017
      Stampa Stampa      

Il parere del Governo merita di una, almeno, ulteriore considerazione. In particolare su quanto afferma il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: l’unica amministrazione statale che considera l’importanza che l’operazione sia in equilibrio economico, come pretende la legge di stabilità del 2014, da cui, come si è detto, tutto ha origine.
È questo parere che ha fatto emergere che alcune opere di urbanizzazione risultano carenti quanto a dotazione, ma anche che alcune opere pubbliche verrebbero computate dal privato come compensazioni dovute ex lege.
E i profili di diritto urbanistico? Rinviando all’articolo citato di Francesco Karrer per una più completa trattazione, in sintesi sono : l’eterna questione delle varianti ad hoc degli strumenti urbanistici; legittimità ed effetti sugli interessi di altri soggetti; la dimensione dell’ambito della redistribuzione compensativa ( cioè della estensione dello spazio entro il quale viene ripartito il vantaggio/ svantaggio dell’intervento in variante) e del contenuto minimo indispensabile di opere di urbanizzazione primarie e secondarie annesse e complementari richiedibili da parte pubblica, sotto il profilo funzionale ed economico.
Al riguardo si inserisce la recente sentenza della Corte costituzionale n. 209/2017 che legittima i cosiddetti extraoneri imposti nelle variazioni dello strumento urbanistico dal vigente PRG di Roma.
Extraoneri così elevati da far diventare conveniente per la amministrazione comunale variare, a richiesta, il piano urbanistico vigente, piuttosto che attuarlo nella sua configurazione originale!
Senza una apposita disciplina dell’urbanistica per “operazioni” i problemi sopra richiamati sono pressoché irrisolvibili se non con rischiose forzature del diritto urbanistico. Alla base della urbanistica per operazioni (quindi oltre quella della tradizione italiana “per piani” e quella auspicata da alcuni urbanisti “per progetti”) – che è la modalità migliore per dare adeguata risposta urbanistica a questi problemi –, si segnala che inevitabilmente ci si deve misurare con l’applicazione del principio di concorrenza.
Sì, proprio del principio di concorrenza, e stando anche bene attenti al suo contrario, che è rappresentato dal rischio di incorrere in una procedura di infrazione per eccesso di aiuti di stato.
Un ulteriore problema, trattandosi di operazioni che aspirano ad essere considerate non solo di interesse generale, ma addirittura di pubblica utilità, è questo: come la A.S. Roma Calcio ha scelto di realizzare il “suo” stadio tramite la Soc. Euronova? Certamente perché questa è in possesso dei terreni, ha le capacità economico-finanziarie e tecniche adeguate, oltre alla fede calcistica certamente comune.
Il così rilevante effetto di questa scelta – si individua il soggetto realizzatore senza alcuna procedura di evidenza pubblica nel presupposto che l’opera sia del tutto privata -, non meriterebbe, al meno, l’indizione di un confronto concorrenziale? Evidentemente il legislatore interpreta la variazione di uno strumento urbanistico non diversamente dalla localizzazione di una qualunque attività produttiva tramite la procedura dello “sportello unico”.
Peccato che il legislatore, che si è mostrato sensibile alla esigenza di incrementare le dotazioni di attrezzature sportive delle città, non sia stato altrettanto sensibile a questi problemi ed alle opportunità che dalla loro risoluzione nascerebbero per le nostre città.
Quanto sopra conferma inoltre che neanche l’ultima riforma della conferenza dei servizi (“legge Madia”) soddisfa l’esigenza di composizione degli interessi pubblici tra loro, e tra questi e quelli privati.
E, per favore, per migliorarla non si pensi ad ulteriori taumaturgiche riforme costituzionali. Piuttosto si operi sciogliendo il nodo tra principi della decisione: quello autoritativo o quello negoziale. Se si preferisce all’aggettivo negoziale, l’aggettivo concertativo, lo si faccia pure. La sostanza non cambia. Magari si dovrà correggere l’approccio «tutto» autoritativo -, impossibile da governare vista la difficoltà di gerarchizzare rigidamente gli interessi -, con un po’ di “cooperazione gerarchica” (attribuendo a qualcuno la prevalenza nella cura di uno stesso interesse).
Nel caso che si volesse aderire al principio del “tutto negoziabile” (o del “tutto concertabile“), in realtà anche esso molto difficile da applicare in forma integrale, lo si si dovrà fare compiutamente ed, ovviamente, nel rispetto di apposite adeguate regole.
A ulteriore dimostrazione di ciò, sempre la stampa quotidiana romana del 10/08/2017, ventiquattr’ore dopo la pubblicazione degli articoli citati, riporta dichiarazioni del Ministro ai trasporti e infrastrutture e di quello allo sport, che reinterpretano il parere del Governo nel senso che questo, a leggere bene, non sarebbe negativo, ma positivo con prescrizioni!
Ovviamente i giornali riportano ampi stralci del parere nel quale è espressamente scritto che il parere è negativo.
In questo gioco politico, emerge tutta la debolezza del sistema pubblico di presa delle decisioni, che nessuna separazione del potere politico da quello amministrativo e di riassunzione di pareri tecnici di settore, tentati dagli anni 1990 ad oggi, compreso l’ultimo, rappresentato dalla “riforma Madia”, sono ancora riuscite a farci superare.

Articolo correlato del prof. Filippo Satta

Pagine: 1 2


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy