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Un istituto da cancellare: la conferenza di servizi

di - 3 Agosto 2017
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Il punto cruciale sta qui: di che cosa si compongono questi passaggi? Una struttura tradizionale di procedimento amministrativo si comporrebbe di “passaggi” ben definibili e definiti. Per fare un esempio si può pensare ad una domanda o proposta del privato e quindi a richieste istruttorie, pareri, deduzioni e controdeduzioni, con un verosimilmente complesso svolgimento di accertamenti, ricognizioni, etc. etc. In sintesi: soggetti interessati a svolgere attività di un qualche peso devono ottenere uno e spesso più provvedimenti, che esprimano il consenso delle amministrazioni attive, con varie competenze, in vista di un risultato: ottenere un provvedimento che consenta un’attività. In altri termini, di fronte alla competenza di qualche amministrazione, chiamata a tutelare l’interesse o gli interessi pubblici che si intersecano con l’interesse del privato, si cerca di ottenere un atto di esercizio del potere amministrativo – un provvedimento discrezionale – in forza del quale poter fare o ottenere qualche cosa.
Come è evidente, tutto ciò postula che le amministrazioni, investite delle valutazioni degli interessi pubblici, sottesi all’interesse privato, abbiano il potere di valutare e decidere.
Nella struttura della conferenza di servizi tendenzialmente non vi è nulla di ciò. Le varie amministrazioni che partecipano alla conferenza mirano ad acquisire le informazioni e le valutazioni che potranno condurre ai nulla osta, consensi e simili. Vi è, insomma, un grande dispendio di energie, volto non a valutare ed a consentire o negare un’attività o un altro tipo di beneficio, ma ad acquisire le posizioni delle singole amministrazioni, che non sono chiamate a decidere, ma a discutere, in vista – parrebbe – di maturare altrove decisioni operative.
Vi è una precisa prova di ciò nella successione degli articoli di legge derivati dall’art. 14 della l. n. 241/1990, oggi ricondotte ad unità dall’art. 1 della l. 127/2016. Sono tutte norme con funzione istruttoria, mai decisionale. L’esito favorevole della conferenza di servizi consente all’amministrazione procedente di avviare la procedura decisoria. In altri termini, all’esercizio della discrezionalità.
Si può ben dire che qui è necessario che le responsabilità ed i poteri vengano distribuiti razionalmente. Questo avverbio, “razionalmente”, è molto difficile, perché richiede esperienza, equilibrio, a volte comprensione e tolleranza, a volte rigore. Ma se si vuole conservare il nostro mondo – come forse è ancora possibile – è indispensabile che qualcuno, ben formato, ben scelto, abbia il diritto e il dovere di decidere, senza perdersi in parole, incontri, opposizioni vane. In altri termini, occorre individuare, scegliere, coordinare le funzioni amministrative secondo il loro “peso”, e non secondo pure ideologie, per quindi scegliere persone cui affidare i vari livelli di potere amministrativo e di responsabilità.
Sotto questo profilo, è indubbio che il d. l.vo n. 127/2016 sia sensibile, specie negli art. 14 ter, quater  e quinquies: sono le norme che disciplinano la conclusione delle discussioni svoltesi nella conferenza di servizi. Ma c’è un problema di fondo, difficile da risolvere: non tutte le amministrazioni hanno lo stesso “peso specifico”, al di là del fatto che siano o meno portatrici di interessi sensibili. In altri termini, è cruciale che alcune amministrazioni, cui sono affidati compiti di conservazione e tutela, facciano sì valere il peso ed il valore delle loro osservazioni, ma con equilibrio, quindi anche con rigore, se necessario, ma non con spirito solo interdittivo.

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È evidente che quanto qui discusso mira certamente a proporre un assetto organizzativo e giuridico diverso da quello attuale.
Per paradossale che possa sembrare, il primo passo è la soppressione della conferenza di servizi.

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