TAR Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza 9 giugno 2017, n.982
Le garanzie finanziarie richieste dall’art. 9, d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”) quale condizione per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una discarica, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica, in quanto la disciplina è volta ad assicurare l’attivazione, la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, e la gestione successiva alla chiusura della discarica, al fine di garantire, attraverso l’imposizione di speciali oneri economici, una elevata protezione ambientale e la salvaguardia della salute dell’uomo per tutto il ciclo di vita di una discarica di rifiuti.