CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. II, 22/06/2017 Sentenza C-549/15

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Giustizia ha chiarito che l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, deve essere interpretato nel senso che non mira a creare, a carico degli Stati membri, un obbligo di autorizzare le importazioni, attraverso le loro reti di gas nazionali interconnesse, di biogas che soddisfa i criteri di sostenibilità sanciti all’articolo 17 della direttiva summenzionata ed è destinato ad essere usato come biocarburante.

Mentre, l’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a un’ingiunzione con cui un’autorità nazionale intende escludere che un operatore economico possa istituire un sistema di equilibrio di massa, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, riguardo al biogas sostenibile trasportato in reti di gas nazionali interconnesse, in forza di una disposizione adottata da tale autorità e secondo cui un siffatto equilibrio di massa deve essere raggiunto «all’interno di un luogo chiaramente delimitato», mentre invece detta autorità ammette, in base alla disposizione citata, che un sistema di equilibrio di massa possa essere istituito riguardo a biogas sostenibile trasportato nella rete di gas nazionale dello Stato membro cui appartiene la stessa autorità.