Corte Costituzionale, sentenza 7 giugno 2017, n 132

Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 4, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s) , Cost., laddove ha previsto l’attribuzione all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (A.R.P.A.M.)» di funzioni non legate ad attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, quali quelle previste nel decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, bensì di funzioni di amministrazione attiva in materia non solo di ambiente ma anche di energia.

La Consulta ha chiarito che “dal quadro normativo delineato dal legislatore statale, discende che l’autonomia diviene un requisito qualificante della singola Agenzia, come del sistema in generale, poiché solo grazie ad esso può essere garantito il rispetto dei criteri operativi, puramente tecnico-scientifici, cui il sistema stesso deve attenersi. Ebbene, tutto ciò è incompatibile con il coinvolgimento in attività di amministrazione attiva, quali quelle considerate nella legge regionale, attività che, essendo espressione di discrezionalità amministrativa in senso proprio, comportano una ponderazione degli interessi coinvolti (si pensi alla pianificazione ambientale) e quindi sono soggette alle direttive degli organi rappresentativi titolari della “politica” ambientale. La disciplina regionale, pertanto, si discosta radicalmente dal principio fondamentale contenuto nella normativa statale in questione, con ciò violando l’art. 117, secondo comma, lettera s) , Cost.”.