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Energie rinnovabiliCons. St., Sez. V, 24 maggio 2017, n. 2446

di Osservatorio Energia - 3 Luglio 2017
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Con la decisione in oggetto il Consiglio di Stato ha annullato una sentenza con cui il Tar Toscana aveva condannato la Provincia di Grosseto a rifondere oltre 280.000 euro alla proprietaria di un impianto fotovoltaico da poco meno di 1 MW per aver rilasciato con ritardo l’autorizzazione, impedendole di accedere a tariffe più vantaggiose di quelle poi ottenute.

La stessa sentenza di prime cure spiega che il mancato rilascio dell’autorizzazione unica è derivato dall’esito negativo della conferenza dei servizi del 19 ottobre 2010, motivato dal parere di non conformità del progetto con il piano territoriale di coordinamento vigente, perché tale impianto non sarebbe stato localizzato in campi chiusi ma in un’area visibile da media distanza, perché localizzata nelle prime propaggini di un versante collinare adiacente un’area pianeggiante e quindi in base a valutazioni sui valori ambientali coinvolti e di conseguenza eminentemente discrezionale.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, passando in esame il comportamento ascrivibile alla Provincia di Grosseto, ritiene che esso non sia «caratterizzato da violazione di regole su trasparenza o celerità, né di quelle costituzionali a presidio dei principi di imparzialità e buon andamento. L’Amministrazione ha avuto una particolare attenzione nei confronti della tutela paesaggistica, attenzione mancata nel passato e sanzionata dal Tribunale amministrativo della Toscana proprio in tema di energie alternative e non può ignorarsi che la Provincia si trovava di fronte ad una fattispecie latamente discrezionale in cui le attenzioni sono particolarmente dovute (omissis).

Inoltre la Provincia era tenuta ad un’istruttoria coinvolgente altre amministrazioni. Sicché le cause potevano essere ascritte agli uffici provinciali. Tra dette altre amministrazioni coinvolte vi era il Comune (peraltro non intimato). La circostanza della presenza di un ingiustificato ritardo nel pronunciarsi sul P.A.P.M.A.A., passaggio necessario per la Provincia al fine di esprimersi compiutamente, non necessariamente può dunque essere riferita alla Provincia medesima».


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