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Se e come sia legalmente possibile uscire dall’euro

di - 28 Giugno 2017
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  1. Molto si discute sui pro e contro dell’euro, molto meno ci si interroga se sia possibile abbandonare l’eurozona una volta che uno Stato ne faccia parte. Il problema è delicato da un punto di vista giuridico in assenza di una previsione apposita nei Trattati. Questi stabiliscono bensì che si possa recedere unilateralmente dall’Unione (art. 50 TUE), ma nulla dicono a proposito dell’uscita dall’euro. Di qui il quesito se sia possibile farlo restando membri dell’Unione, ovvero se le due cose vadano necessariamente insieme. In altre parole, se l’unica via percorribile sia quella di recedere dall’Unione nel suo complesso, il che evidentemente comporta anche l’abbandono dell’euro.
  1. A sostegno di quest’ultima tesi si invoca la circostanza che tutti gli Stati membri sono tenuti a far parte dell’euro salvo quelli che hanno ottenuto l’opting out (UK, Danimarca). Se c’è un obbligo di entrare, si argomenta a contrario che non è consentito di uscire dall’eurozona una volta entrati. Sempre allo stesso fine, molti (fra cui occasionalmente la Commissione e la BCE) richiamano la “irrevocabilità” del tasso di cambio fissato inizialmente per il subentro dell’euro alla moneta locale (art. 140 TFUE); come pure, la “irreversibilità” dell’introduzione dell’euro di cui si legge in un Protocollo di Maastricht (peraltro non ripreso a Lisbona). Non si tratta tuttavia di argomenti decisivi. Come l’obbligo di accedere all’eurozona è subordinato alla presenza di certi requisiti, non si può escludere il ritiro dalla medesima una volta che questi requisiti dovessero venire meno. Quanto alle richiamate “irrevocabilità” e “irreversibilità”, esse si riferiscono, la prima, al tasso iniziale di cambio tra euro e moneta locale e, la seconda, alla creazione dell’euro. Sono, come è facile avvedersi, questioni diverse dalla irrevocabilità e irreversibilità dell’appartenenza all’eurozona.
  1. In definitiva, se non esiste una norma esplicita dei Trattati che autorizzi il recesso unilaterale dall’euro, nemmeno si rinvengono norme che espressamente lo vietano. La questione rimane dunque aperta in base al diritto dell’Unione. C’è da chiedersi allora se indicazioni al riguardo non si possano trarre dal diritto internazionale. Il che solleva tuttavia un problema preliminare, e cioè se siano applicabili ai Trattati dell’Unione le norme internazionali in materia di accordi fra Stati. Alcuni lo escludono richiamando note prese di posizione della Corte di giustizia: in particolare, la qualifica di Carta costituzionale attribuita ai Trattati istitutivi (sentenza Les Verts) e la dichiarata specialità dell’ordinamento giuridico che da essi discende (sentenza Van Gend). Sembra tuttavia preferibile al riguardo la posizione della Corte costituzionale tedesca, che rimane ferma (a partire dal Maastricht Urteil) nel considerare i Trattati istitutivi come veri e propri accordi internazionali fra Stati sovrani, tali quindi da essere pienamente soggetti alle norme internazionali in materia.
  1. In questo ordine di idee, occorre fare riferimento alla Convenzione di Vienna del 1968, che codifica la disciplina consuetudinaria in tema di trattati. Rileva in particolare la nota clausola “rebus sic stantibus” (art. 62), che consente un recesso unilaterale da un trattato, anche in assenza di una previsione apposita, nel caso di un mutamento fondamentale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento della sua conclusione. Dell’applicabilità di questa clausola molto si è discusso prima di Lisbona, quando mancava una disposizione ad hoc sull’uscita dall’Unione. Con l’attuale art. 50 TUE il problema è superato rispetto all’Unione, ma continua a porsi nel caso dell’eurozona, con una ulteriore peculiarità. Occorre infatti tenere presente anche l’art. 44 della Convenzione di Vienna, che ammette uno scioglimento parziale di un trattato, compreso un recesso parziale, solo nel caso della separabilità di una parte del trattato dal suo intero contenuto.
  1. Si può ipotizzare, a proposito dell’euro, un mutamento fondamentale delle circostanze nel senso sopra precisato? In principio non lo si può escludere: si pensi alle recenti vicende di crisi, con le gravi implicazioni economiche e sociali ad esse connesse. Il fatto che non se ne è tenuto conto nell’assetto dell’unione economica e monetaria, quale risulta dai Trattati, potrebbe giustificare il ricorso alla clausola rebus sic stantibus. Si pone poi il problema successivo: è possibile separare l’appartenenza all’Unione da quella dell’eurozona? Sembrerebbe di sì nella situazione attuale, che vede nove Stati membri fuori dall’eurozona e due di essi con l’opzione di non entrare mai a farvi parte. Occorre tuttavia considerare che con l’uscita del Regno Unito non meno dell’85% delle economie dell’Unione faranno capo agli Stati euro, e che il peso di quest’ultimi è destinato ad accrescersi con l’ingresso nell’eurozona di altri membri. Sarà dunque sempre più discutibile in futuro disgiungere l’area dell’euro da quella dell’Unione (in particolare da quella del mercato interno). Si va verso un’Europa a velocità anche diverse, ma orientate tutte verso una medesima meta.
  1. Ciò detto, sembra ragionevole assumere che l’eventuale recesso dall’eurozona si abbia da svolgere secondo una procedura mutuata in via analogica da quella prevista per l’uscita dall’Unione. Dal già citato art. 50 TUE si possono trarre due esigenze fondamentali: che le condizioni del recesso formino oggetto di un negoziato tra Stato recedente e gli altri membri dell’eurozona; che peraltro questo negoziato non possa bloccare il verificarsi del recesso. Ovviamente, nel caso dell’uscita dall’euro i tempi devono essere straordinariamente serrati; tuttavia, un accordo sulle modalità della separazione appare particolarmente auspicabile dato l’intreccio di rapporti finanziari che si creano fra gli Stati euro.
  1. E’ tempo di qualche rapida conclusione. Il recesso unilaterale dall’euro è legalmente ammissibile, pur nei limiti e alle condizioni sopra richiamate. Resta però un evento da scongiurare per le conseguenze gravissime che ne derivano, in primis per lo Stato recedente ma anche per l’eurozona nel suo complesso. Ne sono ben consapevoli gli Stati euro, come testimonia la vicenda greca: pur sollecitato a farlo da un apposito referendum, il governo di quel Paese si è astenuto dall’abbandonare l’euro. Gli sviluppi successivi, che gli stando ragione, dovrebbero dissuadere chiunque a imbarcarsi in una tale avventura. In ogni caso si impone in materia il principio di leale collaborazione (art. 4 TUE): sia nel senso di richiedere agli Stati euro di adoperarsi in buona fede per evitare che si verifichino le circostanze eccezionali che sole giustificano il recesso; sia, se il recesso risulti non più evitabile,  nel senso di concordare condizioni del medesimo volte ad attenuare quanto più possibile i gravi pregiudizi di cui si è detto.

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