T.A.R. Campania (NA), Sez. VII, Ordinanza 1 aprile 2017, n.1773

Con l’ordinanza in oggetto, il Tar per la Campania ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 3 e 4 LR Campania n. 6/2016 della legge della Regione Campania con riferimento agli artt. 41, 97 e 117, comma 1 e 3, della Costituzione; osservando che la disposizione regionale evidenziata stabilisce una moratoria indiscriminata sulle autorizzazioni agli impianti di produzione energetici che eccede dalla competenza del legislatore campano, sovrapponendosi ai principi dettati dallo Stato circa la definizione tempestiva del procedimento di autorizzazione unica (fissata in novanta giorni dall’art. 12, comma 4 , D.lgs. n. 387/2003) e inserendo eccezioni al principio di massima e celere diffusione delle fonti di energia rinnovabili.