Sentenza Tar Calabria 15 marzo 2017, n. 203

Il Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, accogliendo il ricorso, ha annullato l’impugnato provvedimento di restituzione della pratica relativa all’avvio di una procedura abilitativa semplificata (PAS) promossa per la realizzazione di un impianto minieolico, osservando in merito che, in presenza di vincolo ambientale-paesaggistico, la procedente Amministrazione avrebbe dovuto avviare l’acquisizione d’ufficio degli atti di assenso ovvero promuovere la convocazione di una conferenza di servizi. L’atto si rivela illegittimamente adottato anche in ragione del fatto che il comma 4 dell’art.6 del D.Lgs. 28/2011, in luogo di consentire la “restituzione” della pratica al richiedente, impone, piuttosto, all’Amministrazione, ove sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, di notificare all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.