Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 marzo 2017, n. 1266

 

Il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi dell’AEEGSI e di Snam Rete Gas contro la sentenza del Tar Milano che circa un anno fa aveva accolto il ricorso proposto da Cerved per il riconoscimento della validità del rating rilasciato da Cerved Rating Agency.

A parere dei giudizi di Palazzo Spada, infatti “Non rientra tra i compiti dell’Autorità quello di favorire lo sviluppo dei circuiti di attività delle agenzie di rating. Può convenirsi sul fatto che suo dovere sia quello di vigilare comunque – coadiuvando ancillarmente, occasionalmente e pur sempre indirettamente i compiti primari della consorella Autorità Antitrust – affinchè non si determinino patenti fenomeni discriminatori tra le agenzie di cui si discute”. Di conseguenza, secondo il CdS, se a SNAM “venisse imposto di servirsi (anche) di un determinato fornitore di garanzie e dei suoi prodotti-garanzie allora, simmetricamente, la responsabilità dei relativi esiti (non affidabilità delle garanzie ricevute, per successiva dimostrazione della relativa non attendibilità) automaticamente sposterebbe il proprio baricentro dal predetto soggetto (SNAM) a quello che tanto gli avesse imposto (ad esempio, l’Autorità).”

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