Legge Regionale Veneto, 30 dicembre 2016, n. 30

Al fine di contemperare il ricorso all’uso di fonti energetiche rinnovabili con le esigenze di tutela di salute, ambiente e paesaggio, è stata introdotta la disciplina di cui all’art.111 (Disposizioni in materia di impianti energetici) recante restrizioni all’installazione di impianti energetici a biomassa.
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=337059