Corte di giustizia, sentenza 18 gennaio 2017

La Corte di giustizia ha dichiarato invalide le disposizioni dell’articolo 49, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e del punto 10, B, dell’allegato IV di tale regolamento, nei limiti in cui includono sistematicamente nelle emissioni dell’impianto di produzione di calce il biossido di carbonio (CO2) trasferito ad un altro impianto per la produzione di carbonato di calcio precipitato, indipendentemente dal fatto che tale biossido di carbonio sia rilasciato o meno nell’atmosfera.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186967&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=653811