Corte di giustizia, sentenza 18 gennaio 2017
Secondo il giudice europeo, l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso seguente.
Nella nozione di “sgravi fiscali” rientrano gli incentivi riconosciuti, dal diritto nazionale, alle imprese a forte consumo di energia, quali definite dalla medesima disposizione, relativamente a corrispettivi, a copertura degli oneri generali del sistema elettrico italiano, con riserva di verifica, da parte del giudice del rinvio.
In aggiunta, l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che prevede sgravi fiscali sul consumo di elettricità, a favore delle imprese a forte consumo di energia, ai sensi della disposizione in parola, unicamente del settore manifatturiero.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=5&docid=186865&mode=req&part=1&occ=first&dir=&cid=653811