TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis,  sentenza 20 gennaio 2017, n. 1080

Il contributo per il soppresso Osservatorio nazionale sui rifiuti non è dovuto per il periodo precedente all’entrata in vigore della norma che ne ha espressamente consentito l’acquisizione direttamente da parte del Ministero dell’Ambiente

 

Il contributo originariamente previsto per finanziare i costi di funzionamento dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti e della corrispondente Segreteria tecnica, da tempo soppressi, trova, attualmente, una nuova giustificazione, essendo collegato alle funzioni di vigilanza e controllo sui rifiuti che la legge vigente attribuisce direttamente al Ministero dell’Ambiente, ma ciò solo a partire dall’entrata in vigore dell’art. 29, co. 1, l. n. 221/2015 che ha consentito al Ministero dell’Ambiente di finanziare le proprie funzioni relative ai rifiuti, precedentemente attribuite all’Osservatorio, mediante l’acquisizione del contributo (quindi a partire dal 2 febbraio 2016). I decreti con i quali il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha determinato il contributo dovuto per la costituzione e il funzionamento dell’Osservatorio Nazionale sui rifiuti per gli anni 2010, 2011 e 2012, anni in cui era cessata l’operatività dell’Osservatorio e non era ancora vigente la l. n. 221/2015, sono, pertanto, illegittimi.

 

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