Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Il decreto regola le attività di compostaggio di comunità intraprese da un organismo collettivo al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti di capacità inferiore alle 130 tonnellate annue. Ai sensi del decreto, per organismo collettivo si intendono due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendano intraprendere un’attività di compostaggio. Il decreto prevede che l’attività di compostaggio di comunità possa essere intrapresa dall’organismo collettivo previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività al comune territorialmente competente, che ne darà poi comunicazione all’azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

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