Banca e impresa al tempo della crisi: capitale o perizia?
1. Premessa. Si tratteggia qui una ipotesi ricostruttiva del rapporto tra la banca e la «impresa» al tempo della crisi in atto[1].
Di questa ipotesi s’intendono qui condividere in particolare alcuni interrogativi concernenti l’adeguatezza delle linee di fondo dell’attuale normativa finanziaria e, in specie, di quella bancaria.
La stretta dell’angolo visuale sul rapporto della banca con l’impresa dipende dal fatto che la crisi ha inciso intensamente sulle aziende più che sui patrimoni personali degli imprenditori: com’è normale dato l’usuale grado di capitalizzazione della piccola imprenditoria a gestione familiare che contraddistingue il tessuto produttivo italiano[2].
2. Allontanamento della banca dall’impresa. Ad un’osservazione di sintesi, l’ultima crisi economica, la più grande dell’era contemporanea, pare un’opportunità che il sistema bancario italiano, anche quello sano, finora non ha sfruttato. La crisi pare aver offuscato il suo ruolo nell’economia, centrale fino ad un decennio fa. Ad uscire rafforzata dalla crisi sembrerebbe l’impresa: al momento, non in termini quantitativi, naturalmente, ma qualitativi.
Si è vista aumentare la conflittualità tra banca e impresa, infatti, più che il servizio della banca all’impresa. Sono emblematici il contenzioso in materia di usura e quello in tema di anatocismo[3].
Le soluzioni paragiudiziali (art. 182-bis l. fall.) o altrimenti protette (art. 67, comma 3, lett. d, l. fall.) della crisi d’impresa non sono decollate[4]. I piani di risanamento, in specie in ragione della responsabilità dell’esperto indipendente che ne deve attestare la fattibilità, risultano troppo costosi per la piccola impresa in crisi. Il sistema bancario, d’altra parte, pare restio a fornire nuova finanza anche all’interno delle soluzioni protette della crisi, nonostante la prededucibilità assicurata negli ultimi tempi al relativo credito in caso di fallimento.
Né allo stato l’impresa in difficoltà, la piccola impresa, riesce a trovare liquidità in altri canali finanziari: anche la borsa è sostanzialmente ferma.
Il trend che rischia di attuarsi è quello della cessione degli NPL, con reviviscenza del meccanismo delle cartolarizzazioni, ora a prezzi stracciati[5]: cessioni, però, cui potrebbe seguire, normalmente, non una gestione «professionalizzata» dei crediti ceduti in grado di garantire la continuità aziendale delle imprese debitrici, ma l’escussione coattiva nel tempo meno lungo possibile del patrimonio dei debitori ceduti[6]. Ciò che significherebbe molto spesso distruzione di buone risorse produttive.
3.Crescita dell’impresa. Parte significativa delle imprese in crisi sembrano imprese in difficoltà finanziaria ma con buoni fondamenti e buoni prodotti: brand, talvolta, anche di prestigio internazionale.
Siffatte imprese superano la tensione di liquidità – quando vi riescono – senza poterne domandare di nuova al sistema finanziario, razionalizzando al massimo, magari con l’aiuto di professionisti esterni, le proprie strutture e risorse e rivolgendo la propria offerta al mercato estero. Quando non riescono a recuperare liquidità al proprio interno, anche liquidando asset importanti, la ottengono da altri imprenditori, come fornitori strategici, disponibili ad entrare nel capitale (è il mercato dei piccoli M&A, prevalente rispetto a quello delle grandi concentrazioni).
La crisi sta dunque facendo evolvere l’impresa: con le razionalizzazioni e le aggregazioni, la sta facendo transitare dall’artigianato all’industria; dalla struttura famigliare a quella capitalistica; da una dimensione domestica ad una internazionale. Rende sempre più evidente l’opportunità dell’ingresso di terzi nella gestione: l’opportunità di una separazione, almeno in parte, della proprietà dalla gestione[7].
Sembra iniziarsi ad intravedere anche una ripresa di creatività di prodotto, e non solo di processo. E sono a disposizione finanziamenti europei per l’innovazione, che richiedono tuttavia anche professionalità per essere ottenuti (si conta qualche società a ciò dedicata: un esempio di prodotto nuovo, sia pure non di particolare pregio).
Certo, per sopravvivere, senza domandare nuova finanza alla banca, l’imprenditoria deve comunque avere la fortuna di trovarvi professionalità sensibili, intelligenti, che sotto l’apparenza di piani di rientro liquidatori riescono a contribuire alla soluzione di tensioni finanziarie di imprese strutturalmente sane.
4. Vincoli patrimoniali all’attività bancaria ed erosione della riserva dell’esercizio del credito. Le ragioni della non attiva assistenza finanziaria all’impresa in difficoltà da parte delle banche sono varie: alcune di notevole importanza sono esterne al sistema bancario, affondando nel deficit di programmazione economica ad opera della Politica; qualche causa, però, è interna al sistema.
Tra queste la principale sembra rappresentata dalla severità, e rigidità, dei requisiti patrimoniali imposti alle banche: l’inasprimento, per la verità, risale agli anni 2004-2006 («Basilea 2») quando la crisi non si era ancora manifestata; nondimeno, quegli stessi requisiti non sono stati ammorbiditi finora[8]. Così che, in tempo di crisi, il sistema necessita di aumentare i propri livelli di patrimonializzazione: di qui, per esempio, le concentrazioni bancarie (segno della debolezza del sistema). Di qui pure il credit crunch[9].
La riduzione dell’offerta di credito da parte del sistema professionalmente a ciò deputato ha sospinto la legislazione degli ultimi due anni ad allentare la riserva dell’esercizio del credito, permettendo tale attività, entro certi limiti, ad altri soggetti (i.e., ammettendo la compatibilità dell’esercizio del credito con altre attività rispetto alle quali era stata finora negata): assicurazioni, SPV per le cartolarizzazioni, OICR[10].
Così, all’evidenza, sulla carta almeno, si depolarizza l’esercizio del credito, sinora prerogativa di banche e intermediari finanziari.
Il fenomeno propone questioni, anche sistematiche, di notevole impegno, in corso di esame in un lavoro monografico[11]. Qui si vogliono sottolineare rapidamente alcuni punti di uno degli aspetti che di tale fenomeno merita particolare attenzione.
5. Due modelli di prudente attività creditizia: patrimonio o perizia? I nuovi soggetti di recente ammessi all’esercizio del credito non hanno i vincoli patrimoniali delle banche ovvero li hanno in misura significativamente ridotta: la disciplina, però, richiede a tutti loro il possesso, diretto o mediato, di una struttura adeguata per l’istruttoria ed il monitoraggio del credito.
Donde, forte, la domanda: perché alle banche e agli intermediari finanziari sono imposti coefficienti patrimoniali, di liquidità, di leva ecc. e ai nuovi enti creditizi no?
Note
1. Sia consentito indicare così, come «impresa», il sistema di produzione e scambio di beni e servizi non finanziari nonostante la vigenza della norma dell’art. 10, comma 1, T.u.b., che definisce come «impresa» anche l’attività bancaria. ↑
2. Per dati quantitativi indicativi della perdurante vastità del fenomeno della piccola impresa nella realtà italiana ed europea, v. E. Tonelli, (High-tech) Start-ups, piccole e medie imprese: canali di finanziamento e problemi di governance, in Regole e mercato, a cura di V. Santoro, Torino, 2016, p. 4 ss. ↑
3. Sul primo, per un quadro, v. M. Semeraro, Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori, in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 11, 2015; G. Mucciarone, Usura sopravvenuta e interessi moratori usurari tra Cassazione, ABF e Banca d’Italia, in Banca borsa tit. cred., 2014, I, p. 438 ss.; ai quali adde Cass., 17 agosto 2016, n. 17150. Sul secondo, F. Civale, L’art. 120 del T.U.B. versione 2016: il “valzer” degli interessi nei rapporti bancari, in www.dirittobancario.it, 15 aprile 2016; G. Mucciarone, Anatocismo bancario: ultimi sviluppi, in Banca Impresa Società, 2016, 2, p. 355 ss. ↑
4. Sul tema L. Stanghellini, Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla ristrutturazione, in Il Fallimento, 2010, p. 1346 ss.; Idem, Il concordato con continuità aziendale, ivi, 2013, p. 1222 ss.; P. Valensise, G. Di Cecco, D. Spagnuolo, Il finanziamento dell’impresa in crisi. Disciplina, problemi e prospettive, in Regole e mercato, cit., p. 323 ss.; S. Fortunato, Considerazioni sul finanziamento delle imprese in crisi, ivi, p. 361 ss. ↑
5. Il valore di mercato dei crediti deteriorati si aggira intorno al 20% del facciale dei crediti a fronte di un valore di libro pari circa al 45%. Lo scarto tra le due valutazioni sarebbe dovuto, in parte, alle asimmetrie informative tra venditore e compratore sui beni in interesse (v. A. Sciarrone Alibrandi, Introduzione al Convegno su I non performing loans tra regole e mercato, Milano, 2 febbraio 2017; M. Nava, Il problema degli NPL in prospettiva europea, ivi) e, in altra parte, alla inefficienza delle procedure esecutive italiane (B. Inzitari, Crediti deteriorati (NPL), aiuti di stato nella BRRD e nella comunicazione sul settore bancario del 30.7.2013 della Commissione europea, in Banca, borsa, tit. cred., 2017, I, p. 645). Ma è possibile che tutti gli NPL debbano fatalmente risolversi in procedure esecutive? ↑
6. Da verificare se, qualora solo il risanamento dell’impresa debitrice rendesse possibile il recupero del credito in tempo ragionevole rispetto al tempo di un’esecuzione concorsuale, lo SPV non sia obbligato, nei confronti degli acquirenti le ABS, a contribuire a percorrere la prima strada tramite accordi di ristrutturazione del debito: dedicata ad un profilo piuttosto trascurato della disciplina delle cartolarizzazioni − l’obbligo, in capo allo SPV (ergo dei suoi ausiliari), di una diligente gestione dei crediti cartolarizzati – è una vecchia tesi di dottorato in diritto civile presso l’Università degli Studi di Ferrara: M. Spada, Il patrimonio separato nella cartolarizzazione: debito e responsabilità della società cessionaria, 2006. ↑
7. Separazione che l’art. 2380-bis c.c. richiede a livello di funzioni, ma che la CRD IV, quindi l’art. 16 T.u.b., con il requisito dell’indipendenza degli amministratori, parrebbe richiedere, in termini forti, anche a livello di struttura: sul punto G. Mucciarone, Organi sociali delle banche: l’idoneità in concreto, in Regole e mercato, cit., p. 104. ↑
8. La proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 novembre 2016 modificativo del CRR irrobustisce ed estende il fattore di supporto alle PMI: una mitigazione della ponderazione delle esposizioni verso tali soggetti (v. l’art. 1, § 126, della Proposta). ↑
9. Ritiene il sistema bancario affetto da deficit strutturali che ne limitano la capacità di azione, F. Capriglione, Una cura inadeguata per i mali del sistema bancario italiano: il Fondo Atlante, in questa Rivista, 3 maggio 2016; Idem, Nuova finanza e sistema italiano, Torino, 2016, spec. pag. 1 ss. Di diverso avviso P. Ciocca, La natura del problema bancario, in questa Rivista, 29 aprile 2016. ↑
10. Per una sintesi su tali erosioni della riserva dell’esercizio del credito, v. M. Biasin e M. Sciuto, Il fondo di credito diretto (direct lending fund), in Banca, borsa, tit. cred., 2016, I, p. 536 ss.; F. Capriglione, Nuova finanza cit., p. 11 ss. ↑
11. Basti qui accennare al problema, che giganteggia, della opportunità, o meno, di un passaggio del sistema alla figura dello «intermediario finanziario universale». ↑
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