TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 31 gennaio 2017, nn. 237, 238, 243 e 244
È illegittima l’imposizione, in capo ai venditori di energia elettrica e, più in generale, agli utenti del servizio di trasporto dell’energia elettrica, dell’obbligo di prestare ai distributori idonee garanzie a copertura degli oneri generali di sistema gravanti sui clienti finali.
Ad affermarlo è il Tar Lombardia che, in accoglimento dei ricorsi presentati da alcune società operanti come traders e venditori di energia elettrica (Green Network, Esperia, Gala e AIGET – Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader), ha dichiarato illegittimo il “Codice di rete tipo per il trasporto dell’energia elettrica”, adottato dall’AEEGSI con la delibera 268/2015/R/eel, proprio nella parte in cui obbliga i venditori/traders a garantire ai distributori il pagamento degli oneri generali di sistema da parte dei clienti finali.
L’imposizione di simili garanzie, in realtà, era già stata censurata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2182/2016, in occasione dell’annullamento della precedente delibera dell’AEEGSI 612/2013/R/eel, e pertanto, con le pronunce in commento, viene ribadita dal Tar, sul presupposto dell’assenza di norme che contemplino la traslazione in capo ai traders dell’obbligazione gravante sui clienti finali e dell’impossibilità per l’AEEGSI di ricorrere, a tal fine, al proprio potere di eterointegrazione dei contratti intercorrenti tra soggetti della filiera elettrica.