TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 20 gennaio 2017, ord. nn. 114 e 117
Dopo due decreti monocratici che avevano momentaneamente determinato la partecipazione di due società (Energetic Source S.p.A. e Spigas s.r.l.) al meccanismo di Tutela Smile, il Tar Lombardia ha respinto le richieste, avanzate dalle suddette società, di sospensione cautelare del diniego di ammissione opposto dall’Acquirente Unico.
Il tema del contendere è se il requisito dimensionale del numero minimo di clienti serviti, stabilito per l’ammissione al mercato della Tutela Simile, debba essere soddisfatto necessariamente dall’operatore che sottoscrive ed intrattiene il rapporto contrattuale con il cliente finale oppure se possa essere assicurato anche tramite il gruppo societario di appartenenza o il ricorso ad associazioni temporanee di imprese (Ati).
Il Tar, per il momento, ha suffragato la tesi dell’AEEGSI, ovvero la validità della sola prima opzione, ritenendo che, altrimenti, si eluderebbe l’effettività della particolare qualificazione imprenditoriale richiesta dalla disciplina speciale quale parametro per un’efficace selezione degli imprenditori.