Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, il Parlamento ha varato la legge di Bilancio 2017.
Tale legge reca diverse misure in materia di efficienza energetica.
In particolare, viene prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2017, l’Ecobonus del 65% per gli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari.
Gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio usufruiranno, invece, di bonus graduati in base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti. Si parte, infatti, dal 65%, come nelle singole abitazioni, ma si sale al 70% se l’intervento interessa almeno il 25%, ad esempio quando si dota l’edificio del cappotto termico, e si arriva al 75% nel caso in cui l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica sia invernale che estiva.
Tali incentivi c.d. condominiali saranno validi fino al 31 dicembre 2021 e saranno calcolati su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 40mila euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio; il rimborso avverrà in cinque anni.
Altro punto importante: in luogo della detrazione fiscale, i soggetti beneficiari degli incentivi potranno optare per la cessione del credito alle ditte che hanno effettuato gli interventi ovvero a soggetti terzi. Le modalità di cessione saranno definite dall’Agenzia delle entrate.