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T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 20 dicembre 2016, n. 2411

di Osservatorio Energia - 6 Febbraio 2017
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Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso di Gas Plus contro la delibera dell’Autorità per l’energia 85/2014//R/gas che per l’anno termico di stoccaggio gas 2014-2014 aveva introdotto una forte differenziazione tra estate e inverno della componente CVos, dovuta dai grossisti utenti delle rete di trasporto per garantire la costanza dei ricavi. A parere del Collegio, questo meccanismo è legittimo poiché “la scelta operata è giustificata dall’esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, posto che la presenza sul territorio nazionale di una maggiore quantità di gas immagazzinato riduce il rischio di carenza della risorsa nei periodi di maggiore richiesta”.

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