Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

Corte di Cassazione, Sez. II, 9 dicembre 2016, n. 52316

di Osservatorio Energia - 6 Febbraio 2017
      Stampa Stampa      

 

 

La Corte di Cassazione, Sez. II, con la sentenza 27 settembre 2016 (dep. 9 dicembre 2016), n. 52316 relativa alla responsabilità di un gruppo societario per il reato di truffa ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ha affermato importanti principi in tema di responsabilità da reato degli enti.

Nella specie, la S.C. ha dettato connotazioni e limiti della responsabilità della holding, per illeciti commessi  nell’interesse e/o a vantaggio di una partecipata, sostenendo che la società capogruppo (la c.d.  holding)  oppure le altre società che di tale gruppo facciano parte, possono essere chiamate a rispondere del reato commesso da una controllata ai sensi del D.Lgs. 231/2000 solo se nella consumazione del “reato presupposto” abbia concorso anche una persona fisica (perlomeno) per conto della holding, perseguendo l’interesse di quest’ultima. Non sarebbe quindi sufficiente un generico riferimento all’”interesse di gruppo” per sostanziare una responsabilità ex 231 in capo alla holding o alle altre società facenti parti del gruppo.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20161209/snpen@s20@a2016@n52316@tS.clean.pdf


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy