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Riflessioni conclusive a margine di un convegno su «Le riserve di attività economiche alla prova dell’innovazione tecnologica e della sharing economy»(*)

di - 12 Dicembre 2016
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Sommario: 1. Premessa. – 2. ‘Luci ed ombre’ delle nuove forme d’interazione tra diritto ed economia. – 3. Lo scenario in cui si colloca l’innovazione tecnologica. – 4. Qualche riflessione conclusiva: recuperare l’applicazione del metodo interdisciplinare… – 5. Segue: … e ribadire la tutela delle attività riservate. – 6. Nuove prospettive degli ‘studi di diritto dell’economia’.

1. Alcuni mesi or sono allorché Marco Sepe, prima, ed Antonella Sciarrone, poi, mi comunicarono la scelta, effettuata dal Consiglio direttivo dell’ADDE (Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia), della tematica da trattare in questo convegno non riuscii a nascondere il mio disappunto, ritenendo tale opzione poco significativa nel rappresentare la molteplicità delle problematiche connesse al ‘cambiamento’ post crisi. Solo oggi – dopo essermi dedicato ad un necessario approfondimento dell’argomento oggetto dell’odierna riunione e dopo aver ascoltato le relazioni di questo pomeriggio – ho acquisito la consapevolezza di aver espresso un giudizio affrettato e, dunque, poco coerente rispetto alla rilevanza delle analisi sottese alla verifica dell’incidenza dell’innovazione tecnologica sulle «riserve di attività economiche». E di ciò voglio fare pubblica ammenda in quanto è dovere di ogni studioso saper riconoscere i propri errori e cercare di correggersi.
In questo momento ho chiaro, infatti, che la tematica qui esaminata si colloca nel filone di ricerca avviato dall’ADDE nel convegno del dicembre 20l5 allorché ci si interrogò su quali dovessero essere le ‘regole per i mercati provati dalla crisi’, quali le vie da percorrere alla ricerca di nuovi equilibri. Il decorso di un ampio arco temporale dal recepimento della normativa emanata in sede UE a seguito dei noti eventi succedutisi a decorrere dall’anno 2007 e la valutazione dei rimedi ad essa successivi ci consentono di guardare al di là del contingente momento di impasse attraversato dal nostro sistema finanziario. Da qui l’esigenza di orientare l’analisi verso strumentazioni tecniche in grado di migliorare lo sviluppo economico e, dunque, di rendere possibile il riavvio di più spedite linee di ripresa; si comprende, allora, la ragione per cui l’attenzione debba essere incentrata sull’erompere del «nuovo», riguardato nella sua realtà fenomenica, al fine di stimarne l’incidenza vuoi sull’ implementazione delle fasi produttive, vuoi sulle modalità esplicative dell’attività intermediatrice.
Più in particolare, viene in considerazione l’incidenza dell’innovazione tecnologica sulla capacità espansiva dell’industria finanziaria: piattaforme informatiche, digitalizzazione, algoritmi, big data sono le parole chiave di una ‘rivoluzione’ operativa che spazia dal riferimento a tecniche di negoziazione di nuova generazione all’utilizzo di progrediti strumenti informativi che relegano nelle secche di un passato non lontano gli elementi di un agere finanziario che, per decenni, ha caratterizzato le relazioni di mercato.
In tale contesto, l’analisi della cd. sharing economy assume rilievo primario nelle valutazioni che si propongono di stimare gli effetti di una sostanziale scomposizione delle fasi del processo economico (e della correlata azione finanziaria) in vista dell’obiettivo di una ottimizzazione complessiva dei risultati perseguiti. Diviene, infatti, possibile calcolare in quale misura l’innovazione tecnologica (che trova espressione attraverso sistemi produttivi automatizzati ed intelligenti) si traduce in forme di sostanziale riduzione dei costi di produzione ovvero diviene portatrice di strumenti operativi che possono presentare implicazioni favorevoli sulla concessione dei finanziamenti e sulla semplificazione delle modalità in cui questi ultimi sono posti in essere.

2. Dopo tale premessa, risulta evidente l’importanza dell’analisi che quest’oggi ci ha interessato: dalle riflessioni introduttive di Laura Ammannati e di Giulio Sapelli alle indicazioni della tavola rotonda presieduta da Antonella Sciarrone, ai numerosi interventi di tanti giovani studiosi che si sono succeduti nella prima sessione dei lavori.
Mi piace qui ricordare la minuziosa ricostruzione delle funzioni degli ‘algoritmi’ e delle ‘piattaforme informatiche’, oggetto dell’ampia relazione introduttiva di Laura Ammannati. La riconduzione ai primi ed alle seconde della possibile identificazione delle misure di filtro e protezione nelle transazioni sposta su livelli di un’intrinseca obiettività lo svolgimento dei rapporti che su di essi si fondano, lasciando intravedere i benefici di questi meccanismi che in modo automatico fissano criteri di regolazione. A ciò si aggiungano gli ulteriori riflessi positivi delle innovazioni tecnologiche in parola conseguenti alla capacità di queste ultime di mettere in relazione gruppi di soggetti variegati e, dunque, di consentire una più compiuta valorizzazione degli asset delle imprese, realizzata riducendo l’apporto umano.
Si registra, dunque, una realtà in evoluzione la quale – è bene farlo presente – non si sottrae a pericoli di vario genere: dai rischi connessi all’utilizzo di strumentazioni che possono incorrere negli eccessi di un automatismo che tenda a sostituirsi alle regole, ai dubbi in ordine alle forme d’intervento delle autorità di controllo che devono fronteggiare la rigida obiettività di complessi tecnologici di difficile comprensione, alla carenza di conoscenze di tipo informatico necessarie per risolvere le problematiche poste dall’affermazione della sharing economy. Non a caso rilievi sostanzialmente critici su questa realtà in fieri sono stati mossi da Giulio Sapelli che ha ravvisato, in prospettiva, i presupposti di cambiamenti orientati verso forme di inverosimile ‘autoregolazione del mercato’ e di osmosi tra ‘Stato, mercato e impresa’, i cui estremi appaiono non ben identificabili e, comunque, di difficile definizione.
A ben considerare, l’innovazione tecnologica apre una prospettiva di analisi fondata su conoscenze della fenomenologia economica esaminata per le quali è richiesta una informativa e capacità di usare strumentazioni informatiche che potrebbero non trovare adeguato riscontro nella preparazione giuridica di coloro che sono deputati al controllo del corretto utilizzo delle medesime. Le perplessità al riguardo aumentano sol che si faccia riferimento al ricorso ai «computer quantistici» reclamizzati dalla stampa specializzata, evidenziando le funzioni matematiche che ne consentono l’applicazione.
Si riaffaccia prepotentemente il timore che tale linea evolutiva degli studi che si propongono di approfondire le variegate forme di relazione tre diritto ed economia possa comportare la fuoriuscita dal campo d’indagine proprio del giurista! Coloro che – come il sottoscritto – hanno creduto in un diverso dispiegarsi di tali studi vedono, infatti, con preoccupazione l’abbandono della metodologia d’analisi fino ad oggi seguita; infatti, appare verosimile ipotizzare che i nuovi criteri d’indagine abbiano superato le stesse indicazioni fornite dalla normativa che definisce l’ambito del settore scientifico disciplinare dello IUS 05, in base alla quale le indagini riguardanti la fenomenologia economica devono essere finalizzate alla definizione della disciplina «delle attività dei privati e dei pubblici poteri a tutti i livelli», tenendo conto della «dimensione plurale e multilivello della regolazione». In altri termini, si è in presenza di indicazioni che, ove generalizzate, prospettano un cambiamento metodologico dagli esiti incerti e, comunque, lontani dalle logiche ordinatorie che per decenni hanno contraddistinto la materia oggetto dei nostri studi.

(*)  Milano, Università statale, 2 dicembre 2016.

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