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Riflessioni conclusive a margine di un convegno su «Le riserve di attività economiche alla prova dell’innovazione tecnologica e della sharing economy»(*)

di - 12 Dicembre 2016
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E’ bene muovere da una considerazione di carattere metodologico: si rafforza, nel delineato contesto, la necessità di far ricorso ad una tecnica interdisciplinare, notoriamente utilizzata nelle indagini riguardanti le tematiche proprie del diritto dell’economia. Va, peraltro, fatto presente che lo studio della fenomenologia  in esame (e delle sue fasi evolutive) non può essere effettuato sulla base di criteri volti ad evidenziarne i meri profili di autonomia disciplinare; per vero, non se ne possono inquadrare i contenuti e l’essenza prescindendo da considerazioni nelle quali (tenendo conto della sua integrazione con la realtà giuridica, cui è connessa in un continuum relazionale) non sia riconosciuto adeguato spazio alla necessità di salvaguardare le posizioni giuridiche soggettive dalla medesima coinvolte. I contenuti della sharing economy non possono ritenersi sottratti al rispetto delle regole che – in vista della tutela dei diritti di coloro che operano nel mercato – impongono con normativa primaria un regime di «riserva» per l’esercizio di attività, le cui finalità devono ritenersi direttamente riconducibili ad interessi generali.
Le riflessioni formulate quest’oggi, nella tavola rotonda e nelle relazioni pomeridiane, ci dicono che la possibilità di un rinnovamento sociale potrà essere facilitata grazie al ricorso alle tecnologie digitali, le quali consentiranno di dare una risposta immediata alle esigenze di sviluppo e di finanziamento del sistema produttivo. E’, peraltro, vero che tale auspicabile risultato non potrà essere conseguito prescindendo da una doverosa osservanza del complesso dispositivo che attesti la piena conformità delle nuove formulazioni tecnologiche alle prescrizioni disciplinari poste a salvaguardia degli interessi generali dianzi menzionati.
Diviene, quindi, opportuno far riferimento alle modalità esplicative del nominato metodo interdisciplinare. Al riguardo, i miei ricordi vanno a tempi lontani, quando alla fine degli anni settanta del novecento, Giacomo Molle, fondatore di Banca e Borsa, nella recensione del mio primo lavoro monografico sottolineava con interesse, quasi con sorpresa, l’adozione nell’indagine di un criterio metodologico, da Lui definito originale, in base al quale il dato economico viene «recepito …come presupposto per un’interpretazione storica della funzione del diritto, scevra da posizioni concettualistiche e più consona ai rapporti di connessione tra le vicende socio economiche del Paese e realtà normativa». Molle voleva, in tal modo, puntualizzare che era mio intendimento superare la logica interpretativa, generalmente seguita, per razionalizzare l’interazione tra diritto ed economia, all’epoca circoscritta al mero incanalamento del fenomeno economico negli schemi giuridici della contrattualistica privata, esplicativa dei rapporti negoziali. Egli aveva ben compreso che il mio elaborato si proponeva di dimostrare che la simbiosi tra diritto ed economia è colta nella sua reale essenza soltanto se la regola giuridica è  funzionale all’affermazione degli interessi generali avuti di mira dalla società civile; ciò con la conseguenza di presidiare l’esercizio di attività che, per le loro intrinseche caratteristiche, appaiono riconducibili nell’ambito di «riserve» previste dalla legge e, dunque, sottoposte, ai vincoli rivenienti da apposite forme di controllo pubblicistico.
In un analogo ordine di idee, il mio pensiero va anche alle riflessioni contenute nel noto volume ‘Economia per il diritto’ (Boringhieri editore, 2006), curato da Piero Ciocca e da Ignazio Musu, nel quale si puntualizzano i termini in cui deve essere intesa la complementarietà tra diritto ed economia al fine di trarre dalla loro inscindibilità un contributo alla funzionalità dell’ordinamento ed al progresso economico. Ciò, in una logica interpretativa che, attraverso un esame analitico degli strumenti economici, è volta ad evidenziare i livelli di responsabilità connessi allo svolgimento delle attività che dei medesimi si avvalgono. Consegue la riferibilità all’esercizio delle «attività professionali» che – per quanto concerne le problematiche affrontate in questa sede – segna un’apertura alla modifica dei tradizionali canoni di valutazione seguiti nelle indagini giuridico-economiche che ne contraddistinguono l’esercizio. E’ evidente come, per tal via, diviene possibile riscontrare se le fattispecie, registrabili nella prassi operativa, riflettano una compiuta comprensione ed una corretta applicazione dei meccanismi esplicativi delle moderne tecnologie

5. Ritengo, dunque, che un significativo risultato dell’incontro odierno sia la convergenza delle tesi sostenute verso la necessità, da più parti avvertita, di dar corso ad un utilizzo ancora più intenso di un criterio metodologico in grado di ricondurre in ambito giuridico l’analisi dei fenomeni riconducibili ai fondamenti della razionalità economica.
La complessità e la molteplicità dei servizi collaborativi offerti dalle piattaforme e, più in generale, il carattere innovativo dei modelli finanziari alternativi a quelli tradizionali assurgono a presupposto di un indispensabile riferimento alle regole della scienza economica, che è a fondamento dei medesimi. L’approfondimento della specificità tecnica che caratterizza i contenuti di tali servizi richiede, peraltro, conoscenze e verifiche idonee a far valutare se, e in quali termini, siano state rispettate le norme poste dal legislatore a salvaguardia del carattere riservato di alcune attività. In altri termini, una corretta applicazione del metodo interdisciplinare deve essere d’ ausilio nell’identificare lo spartiacque tra forme d’attività rispettose del vigente sistema disciplinare ed altre che non lo sono.
E’ questa, a mio avviso, un’importante indicazione riveniente dalle indagini che si sono succedute nell’incontro di oggi: fondare gli accertamenti relativi alla corretta attuazione delle attività di sharing economy su criteri valutativi che consentano di verificarne la congruità con il vigente sistema disciplinare, verifica basata su un puntuale raccordo tra evoluzione dei processi tecnico finanziari e prescrizioni normative in tema di «riserve».  Da qui la ragione che induce ad individuare, come dianzi precisavo, nella ricerca attuata con metodo interdisciplinare la forma di indagine ottimale, consona cioè con l’adozione di adeguati «meccanismi decisionali», sollecitati dalla «eterogeneità dei processi» indotti dai tempi attuali.
Tale assunto presenta particolare interesse ove si abbia riguardo alle implicazioni di un non corretto utilizzo delle piattaforme di sharing economy sul diritto della concorrenza. L’offerta di servizi, attuata mediante ricorso alle nuove tecnologie, potrebbe infatti risolversi in esiti negativi, o quanto meno problematici, sul piano della compressione degli spazi operativi propri di talune categorie soggettive. I casi nei quali risulta verosimilmente violata la ‘riserva’ che contraddistingue l’esercizio di talune attività professionali, connotate dal rispetto di regole deontologiche, devono essere necessariamente contrastati. Va da sé che eventuali giustificate reazioni degli ordini professionali preordinate all’obiettivo di impedire la prosecuzione di evidenti violazioni di una riserva d’attività, consacrata da apposite leggi, non possono essere ostacolate – come purtroppo è accaduto – dall’uso dei poteri sanzionatori dell’AGCM. Questi ultimi configurano, a mio avviso, una palese compressione degli spazi d’ autonomia di organismi cui l’ordinamento riconosce il controllo sul corretto svolgimento delle professioni nel riferimento ai profili deontologici delle medesime, all’uopo ad essi assegnando peculiari funzioni disciplinari.

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