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Riflessioni conclusive a margine di un convegno su «Le riserve di attività economiche alla prova dell’innovazione tecnologica e della sharing economy»(*)

di - 12 Dicembre 2016
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Una svolta positiva nella riconduzione della sharing economy in un ambito di valutazioni di carattere giuridico si è avuto negli interventi della ‘tavola rotonda’, guidata da Antonella Sciarrone, dedicata all’analisi dell’innovazione tecnologica secondo «il punto di vista dei valutatori». Dal confronto tra le diverse posizioni degli esponenti delle amministrazioni di controllo dell’ordinamento finanziario italiano (tra cui AGCM, CONSOB, IVASS, AGCOM, ecc.) sono emersi aspetti significativi della attività svolta da tali enti nella costruzione di adeguati frameworks disciplinari in grado di incanalare le nuove forme operative in modalità coerenti con l’impianto sistemico posto a presidio del corretto esercizio delle loro funzioni istituzionali. E’ stato dato, per tal via, un approccio interpretativo dell’innovazione tecnologica dal quale sono emersi i limiti conseguenti all’irrompere (nei mercati) dei soggetti che si fanno portatori dei nuovi moduli operativi. Significativa, al riguardo, mi è apparsa la segnalazione dell’esigenza di creare ‘ambienti protetti’ per la sperimentazione di dette tecnologie, nonché delle possibili interferenze recate dalla costruzione di nuovi prodotti allo svolgimento delle «attività riservate» (donde la necessità di prestare attenzione alle possibili ipotesi di abusivismo).
Da ultimo, alcune interessanti relazioni, affidate a giovani studiosi, hanno affrontato tematiche specifiche della sharing economy, evidenziando i profili particolari che ne qualificano l’essenza in chiave ‘collaborativa’. Dalla identificazione di “nuovi” servizi realizzati attraverso piattaforme software, che hanno dato contenuto al design della regolazione in un’economia «uberizzata» (Canepa), al censimento di significative piattaforme digitali (Segnalini) sono stati passati in rassegna i principali modelli di sharing economy, sottolineandone la difficile collocazione nell’ambito della «attività bancaria e finanziaria disciplinata dal quadro normativo esistente» e, dunque, la possibile loro riconduzione allo shadow banking system, con ovvie implicazioni a livello di  specifico need of protection (Lemma). Da qui l’indubbio interesse suscitato da tale dibattito dal quale traspariva, peraltro, una qualche perplessità in ordine alla incidenza di tali innovazioni sulle «riserve di attività economiche», come è chiaramente emerso dal lapsus freudiano di Maddalena Rabitti, Chair della sessione, la quale nel raccordare la nuova realtà a quella dei tradizionali operatori del mercato non ha esitato a qualificare questi ultimi come «i veri intermediari».

3. A ben considerare, è stato delineato uno scenario nel quale – a fronte di innovative declinazioni di politica industriale orientate ad una migliore qualità dei prodotti e dei processi produttivi – si evidenziano i benefici rivenienti da una filiera integrata di offerta di beni e di servizi finanziari. Si è in presenza di una modalità reattiva alle debolezze delle economie causate dalla crisi; in vista di un rilancio di queste ultime si propone un modello di sviluppo che affida a strategie specifiche (basate sulla ricerca in campo tecnologico) la possibilità di riavviare gli investimenti e le forme di competitività, tipiche dei sistemi di capitalismo maturo.
Esemplare, al riguardo, è il caso della Germania nella quale l’High Tech Strategy detta linee per gli investimenti e le azioni in materia di industriale, qualificandosi alla stregua di pilastro delle strategie che tale Paese intende adottare a fini di sviluppo tecnologico. Si individuano i prodromi di una nuova rivoluzione industriale che pone il modello tedesco al centro di un’esperienza innovativa, di cui avvertono la necessità anche altri Paesi i quali inevitabilmente finiranno col fare ad esso riferimento nella definizione di analoghi schemi nazionali.
Ne consegue che l’industria del futuro – nel nostro Paese consacrata nella formula Industria 4.0, analizzata tra l’altro in un’Audizione parlamentare tenuta da un esponente della Confindustria il 22 marzo 2016 – legherà in maniera crescente lo sviluppo del mercato manifatturiero alla pervasività con cui l’innovazione tecnologica sarà in grado di incunearsi nella realtà operativa, come è stato sottolineato in detta sede politica. L’identificazione delle Smart Technologies su cui dovrebbe fondarsi l’industria del futuro (tra cui Big data analytics, Internet of Things, ecc.) rende possibile calcolare la ricaduta del relativo know-how non solo sui processi produttivi, ma anche sui modelli di business. La velocità e la massa ingente di informazioni consente di ridurre le distanze e le asimmetrie informative, di monitorare i flussi delle domande, di adeguare i livelli di produzione: si è dinanzi ad un cambiamento (di dimensioni tuttora non calcolate adeguatamente) delle modalità di sviluppo del sistema economico e dei criteri di riferimento ai mercati. Accettare questa sfida che viene dall’innovazione tecnologica significa proporsi la realizzazione di nuovi obiettivi di efficacia ed efficienza, puntare sulla creatività secondo linee progettuali che hanno di mira la tutela del consumatore.
Sotto un profilo più strettamente finanziario il quadro testé descritto interagisce sul rapporto banca/impresa, imponendo la ricerca (nelle direzioni in precedenza segnalate) di nuove forme di finanziamento per le aziende. A fronte di meccanismi tradizionali (che, ovviamente, necessitano di miglioramenti con riguardo vuoi alle forme di accesso al credito, vuoi all’introduzione di idonei incentivi fiscali), rilevano le indicazioni desumibili da una Comunicazione della Commissione su come «sfruttare il potenziale del crowdfunding nell’Unione Europea» (COM, 2014, 172 final) e, più recentemente, dal Rapporto sull’incidenza di tale forma operativa «in the EU Capital Markets Union» (SWD, 2016, 154 final). Ed invero, la raccolta di fondi presso il pubblico per finanziare progetti di investimento effettuata attraverso piattaforme elettroniche costituisce, a mio avviso, un’epifania del principio della sharing economy in materia di servizi finanziari.
Si ha riguardo, infatti, ad una forma di ‘finanziamento collettivo’ che ha grandi potenzialità nell’integrare le fonti che ordinariamente supportano lo sviluppo della economia reale. Il crowdfunding dà contenuto ad un nuovo modello di sostegno dei progetti industriali o delle attività di imprenditori sociali, gli uni e le altre spesso condizionati, per la loro specificità, nell’accesso ai finanziamenti tradizionali; peculiari, a tal fine, sono le sue caratteristiche (e in particolare: la possibilità di consentire l’ intervento di un gran numero di persone per fornire all’imprenditore approfondimenti e informazioni) che si compendiano nell’offerta di significativi vantaggi alle imprese. Le considerazioni finali formulate nel Rapporto della Commissione sopra menzionato – laddove si specifica: «crowdfunding is still relatively small and needs space to innovate and develop» – ribadiscono le potenzialità di questa forma operativa, destinata in futuro a divenire  una fonte rilevante di finanziamento per le PMI; valutazione prospettica riferibile anche a molte altre innovazioni tecnologiche in grado di incidere sul sistema finanziario, trasformandone le caratteristiche di base.

4. Alla luce di questa analisi possiamo trarre alcune conclusioni; queste attengono essenzialmente alle conseguenze della realtà dianzi esaminata sulla interazione tra diritto ed economia, qual è dato configurare avendo riguardo allo stretto legame tra processo produttivo e regolazione giuridica.

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