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Profili di responsabilità penale nell’esercizio delle funzioni di governo locale

di - 15 Novembre 2016
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La Corte, sul punto, non ha ritenuto in alcun modo esclusiva la responsabilità degli uffici amministrativi, in forza del dirimente art. 107 T.U.E.L., perché tale norma non farebbe venire meno, che il sindaco, quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune – ecco il riferimento all’art. 50 – debba svolgere un ruolo di controllo sull’operato dei suoi dirigenti, configurandosi così un suo potere-dovere di vigilanza e di sostituzione, da esercitare, in particolare, in presenza di conosciute situazioni che pongono in pericolo la salute delle persone, … così configurandosi una posizione di garanzia il cui mancato esercizio può essere fonte di responsabilità in caso di evento dannoso.
Di tale arresto giurisprudenziale, che pur si presta a una lettura critica, non si può non tenere conto. Perché, in una prospettiva più di equità che di giustizia formale, la Corte di Cassazione ha inteso, attraverso l’art. 50 del T.U.E.L., gravare il Sindaco di un profilo di responsabilità penale, perché era stato provato che egli era a conoscenza della situazione pericolosa, ma nulla aveva fatto, nonostante il suo ruolo istituzionale, per impedirla. E ne era derivata la morte di una persona, cioè l’aggressione al bene giuridico di primaria tutela per il diritto.
Resta, però, rispetto alla dogmatica penalistica, non esente da censure, perché la consapevolezza non coincide con la titolarità giuridica del potere concreto d’intervento: che il Sindaco, in una fattispecie come quella che abbiamo analizzato, sembra proprio non avere.
Il rapporto di protezione, tra Sindaco e cittadini, che s’instaurerebbe attraverso la strada interpretativa tracciata dalla Cassazione, rischia di essere concretamente inesigibile in capo al Sindaco, perché diventa eccessivamente indeterminata la sfera di controllo che egli dovrebbe esercitare, preoccupandosi e prevenendo sostanzialmente tutto.
L’idea della responsabilità penale quale effetto della sola consapevolezza dell’esistenza di una situazione di pericolo, senza che vi sia una reale fonte giuridica obbligatoria d’impedire gli eventi conseguenti, finisce infatti per cancellare i confini della responsabilità omissiva impropria; quella che il legislatore esige, per evidenti ragioni di legalità formale, circoscritta alla violazione di obblighi giuridici d’impedire gli eventi, non dei doveri morali conseguenti al livello di conoscenza, anche istituzionale, di una determinata fonte di pericolo.
Si tratta, a ben vedere, del livello più insidioso dei profili di responsabilità penale nell’esercizio delle funzioni di governo locale; che è assolutamente opportuno debba far parte della consapevolezza dei protagonisti di questa funzione di governo locale, imprescindibile per il tessuto sociale e istituzionale del nostro paese.

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